| ASPETTI
SCIENTIFICI E NUOVE TECNOLOGIE a cura del dott.
Giancaspro Corrado WWF SEZIONE DI MOLFETTA |
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Approfondimenti tecnci
sui DPCM 8 luglio 2003 |
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Alte
Frequenze
Dopo una lunga gestazione, durata ben oltre i tempi
programmati dalla legge quadro 36/01, sono venuti finalmente
alla luce i tanto auspicati Decreti attuativi; anche
sé a guardar bene non si comprende la ragione
di tanta attesa e meditazione visto che "nulla
di nuovo" sembra esserci da un punto di vista prettamente
protezionistico.
Ci si auspicava che l'ormai copiosa letteratura scientifica,
accumulatasi in questi ultimi anni sull'argomento, potesse
ispirare in qualche modo il nostro legislatore verso
metodologie migliori di valutazione dei livelli di esposizione
della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti.
Evidentemente si è ritenuto che per quanto attiene
le sorgenti ad alta frequenza, quanto prodotto nel DM
381 dell'ormai "lontano" 98, fosse già
il non plus ultra dei limiti di attenzione e delle metodologie
di stima dei CEM.
I nuovi "limiti di esposizione"
sono riportati nella tabella di seguito:
(estratta dall'allegato
B del DPCM 8/09/03 n.199)
Per
chi è addentro in queste questioni tecniche,
osservando la tabella, non potrà certamente sfuggirgli
un errore formale sui valori di campo e di densità
di potenza per le frequenze comprese tra 3-300 GHz.
Come molti sapranno la densità di potenza altro
non è che il vettore di Poynting del campo elettromagnetico,
che nelle condizioni considerate, è dato semplicemente
dal prodotto del valore del campo elettrico e di quello
magnetico, ma dai valori numerici si può osservare
che, se questo è vero per la gamma di frequenze
3-3000MHz, non lo è altrettanto per la gamma
successiva; in questo caso infatti il prodotto restituisce
0,4 W/m2 e non già 4 W/m2 come è scritto.
Molto più verosimilmente sarà errato il
valore riportato per l'intensità del campo magnetico
che invece di essere di 0,01 A/m (valore per altro estremamente
basso), sarà invece pari a 0,1 A/m.
Voglio augurarmi che siano solo errori di stampa è
non già sviste dei consulenti del ministero!
I
valori di attenzione sono invece:
( stratta
dall'allegato B del DPCM 8/09/03 n.199)
In entrambi i
casi nulla è mutato rispetto ai valori di riferimento
contenuti nel DM 381, ne riguardo ai limiti veri e propri
ne riguardo al contenuto ed alla forma. E certamente
non incoraggiano i modesti obiettivi di qualità,
riportati nella tabella 3 dell'allegato B, i quali non
fanno altro che riconfermare i limiti di attenzione.
Intendiamoci, potremmo anche ritenerci soddisfatti,
visto le voci di possibili rialzi dei limiti che circolavano
alla vigilia della pubblicazione dei decreti attuativi,
valori di 6 V/m per l'intensità del campo elettrico
e di 0,016 A/m per quello magnetico sono attualmente
tra i più bassi d'Europa, anche in riferimento
alle raccomandazioni del Consiglio Europeo del 12/7/1999,
rappresentando a mio avviso un buon compromesso tra
sicurezza sanitaria e buona funzionalità delle
tecnologie coinvolte.
Pur tuttavia sarebbe stato metodologicamente più
corretto, che l'illustre Commissione tecnica commissionata
dal Minstero dell'Ambiente, avesse definito in primis
i valori dosimetrici di base di radiazione assorbita
che non deve essere superata nel l'uomo, espressa in
SAR e da questi poi derivarne i corrispondenti valori
limite per i campi e per le densità di potenze.
E' infatti questa energia assorbita (SAR) dal corpo
umano ad essere la causa degli effetti negativi sulla
salute e non già i campi in sé stessi.
Un indicazione in tal senso proviene proprio dalla su
citata Raccomandazione del Consiglio europeo, la quale
otre a definire limiti differenziati per una gamma molto
più dettagliata di frequenze (non tutte le frequenze
hanno lo stesso effetto), definisce molto più
correttamente "Limiti di Base" (valori dosimetrici)
e da questi quindi i "Livelli di Riferimento"
( limiti di campo e potenza derivati).
Ciò nonostante le raccomandazioni europee prendono
in considerazione solo gli effetti acuti delle radiazioni
(effetti termici e sul sistema nervoso ) e non già
gli eventuali effetti cronici a lungo termine, pertanto
i suoi limiti sono molto più alti. Oggi invece
la letteratura scientifica a disposizione, da valide
indicazioni su questi livelli dosimetrici, e ritengo
che su questi si sarebbero dovute costruire le basi
per definire i nuovi valori di campo.
Basse Frequenze
Il DPCM 8 luglio
2003 n.200 compie un piccolo passo in avanti riguardo
la protezione dai campi elettrici e magnetici alle basse
frequenze; vengono finalmente abrogati i DPCM 23.04.1992
e 28.09.1995, che prevedevano per gli elettrodotti,
limiti di esposizione pari a 100µT in zone particolarmente
abitate, sostituti con 10µT dell'attuale Decreto
che tra latro prevede un obiettivo di qualità
di 3µT.
Se pur positivo il nuovo ordinamento, rimane ancora
troppo poco cautelativo, se si considera che ad oggi,
le sorgenti a bassa frequenza sono quelle più
imputate, dal risultato di numerosi i studi, di causare
rare forme di leucemia infantile.
La letteratura scientifica prodotta negli ultimi anni
si è orientata a definire come limite cautelativo
contro effetti cronici a lungo termine, il valore di
0,2µT per l'induzione magnetica, quindi un ordine
di grandezza in meno rispetto ai nuovi limiti normativi.
Ciò nonostante il raggiungimento dell'obiettivo
di qualità su tutto il territorio nazionale,
potrebbe garantirci a mio avviso un certo grado di sicurezza.
Purtroppo il Decreto dice poco invece, riguardo alle
distanza di rispetto, le cui valutazioni vengono demandate
alle valutazioni caso per caso dell'ARPA.
L'ARAP quale organo tecnico sicuramente valuterà
tali distanze in base a modelli teorici che tengano
conto dell'obiettivo di qualità di campo prefissato
e della tensione di esercizio degli elettrodotti dichiarati.
Ciò potrebbe non venir incontro alle esigenze
di massimizzazione della sicurezza giacché, svariate
cause, potrebbero inficiare la precisione di previsione
di questi modelli.
Sarebbe stato pertanto auspicabile che il presente Decreto
avesse definito, in concomitanza dei valori di campo,
anche le distanze di rispetto per le zone abitate, valutante
in condizioni di massima cautela (quindi distanze le
cui valutazioni teoriche associate conducano a valori
di induzione magnetica anche più bassi di 3µT).
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