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ASPETTI SCIENTIFICI E NUOVE TECNOLOGIE a cura del dott. Giancaspro Corrado WWF SEZIONE DI MOLFETTA
Approfondimenti tecnci sui DPCM 8 luglio 2003

Alte Frequenze
Dopo una lunga gestazione, durata ben oltre i tempi programmati dalla legge quadro 36/01, sono venuti finalmente alla luce i tanto auspicati Decreti attuativi; anche sé a guardar bene non si comprende la ragione di tanta attesa e meditazione visto che "nulla di nuovo" sembra esserci da un punto di vista prettamente protezionistico.
Ci si auspicava che l'ormai copiosa letteratura scientifica, accumulatasi in questi ultimi anni sull'argomento, potesse ispirare in qualche modo il nostro legislatore verso metodologie migliori di valutazione dei livelli di esposizione della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti.
Evidentemente si è ritenuto che per quanto attiene le sorgenti ad alta frequenza, quanto prodotto nel DM 381 dell'ormai "lontano" 98, fosse già il non plus ultra dei limiti di attenzione e delle metodologie di stima dei CEM.

I nuovi "limiti di esposizione" sono riportati nella tabella di seguito:

(estratta dall'allegato B del DPCM 8/09/03 n.199)

Per chi è addentro in queste questioni tecniche, osservando la tabella, non potrà certamente sfuggirgli un errore formale sui valori di campo e di densità di potenza per le frequenze comprese tra 3-300 GHz. Come molti sapranno la densità di potenza altro non è che il vettore di Poynting del campo elettromagnetico, che nelle condizioni considerate, è dato semplicemente dal prodotto del valore del campo elettrico e di quello magnetico, ma dai valori numerici si può osservare che, se questo è vero per la gamma di frequenze 3-3000MHz, non lo è altrettanto per la gamma successiva; in questo caso infatti il prodotto restituisce 0,4 W/m2 e non già 4 W/m2 come è scritto.
Molto più verosimilmente sarà errato il valore riportato per l'intensità del campo magnetico che invece di essere di 0,01 A/m (valore per altro estremamente basso), sarà invece pari a 0,1 A/m.
Voglio augurarmi che siano solo errori di stampa è non già sviste dei consulenti del ministero!

I valori di attenzione sono invece:

( stratta dall'allegato B del DPCM 8/09/03 n.199)

In entrambi i casi nulla è mutato rispetto ai valori di riferimento contenuti nel DM 381, ne riguardo ai limiti veri e propri ne riguardo al contenuto ed alla forma. E certamente non incoraggiano i modesti obiettivi di qualità, riportati nella tabella 3 dell'allegato B, i quali non fanno altro che riconfermare i limiti di attenzione.
Intendiamoci, potremmo anche ritenerci soddisfatti, visto le voci di possibili rialzi dei limiti che circolavano alla vigilia della pubblicazione dei decreti attuativi, valori di 6 V/m per l'intensità del campo elettrico e di 0,016 A/m per quello magnetico sono attualmente tra i più bassi d'Europa, anche in riferimento alle raccomandazioni del Consiglio Europeo del 12/7/1999, rappresentando a mio avviso un buon compromesso tra sicurezza sanitaria e buona funzionalità delle tecnologie coinvolte.
Pur tuttavia sarebbe stato metodologicamente più corretto, che l'illustre Commissione tecnica commissionata dal Minstero dell'Ambiente, avesse definito in primis i valori dosimetrici di base di radiazione assorbita che non deve essere superata nel l'uomo, espressa in SAR e da questi poi derivarne i corrispondenti valori limite per i campi e per le densità di potenze.
E' infatti questa energia assorbita (SAR) dal corpo umano ad essere la causa degli effetti negativi sulla salute e non già i campi in sé stessi.
Un indicazione in tal senso proviene proprio dalla su citata Raccomandazione del Consiglio europeo, la quale otre a definire limiti differenziati per una gamma molto più dettagliata di frequenze (non tutte le frequenze hanno lo stesso effetto), definisce molto più correttamente "Limiti di Base" (valori dosimetrici) e da questi quindi i "Livelli di Riferimento" ( limiti di campo e potenza derivati).
Ciò nonostante le raccomandazioni europee prendono in considerazione solo gli effetti acuti delle radiazioni (effetti termici e sul sistema nervoso ) e non già gli eventuali effetti cronici a lungo termine, pertanto i suoi limiti sono molto più alti. Oggi invece la letteratura scientifica a disposizione, da valide indicazioni su questi livelli dosimetrici, e ritengo che su questi si sarebbero dovute costruire le basi per definire i nuovi valori di campo
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Basse Frequenze

Il DPCM 8 luglio 2003 n.200 compie un piccolo passo in avanti riguardo la protezione dai campi elettrici e magnetici alle basse frequenze; vengono finalmente abrogati i DPCM 23.04.1992 e 28.09.1995, che prevedevano per gli elettrodotti, limiti di esposizione pari a 100µT in zone particolarmente abitate, sostituti con 10µT dell'attuale Decreto che tra latro prevede un obiettivo di qualità di 3µT.
Se pur positivo il nuovo ordinamento, rimane ancora troppo poco cautelativo, se si considera che ad oggi, le sorgenti a bassa frequenza sono quelle più imputate, dal risultato di numerosi i studi, di causare rare forme di leucemia infantile.
La letteratura scientifica prodotta negli ultimi anni si è orientata a definire come limite cautelativo contro effetti cronici a lungo termine, il valore di 0,2µT per l'induzione magnetica, quindi un ordine di grandezza in meno rispetto ai nuovi limiti normativi.
Ciò nonostante il raggiungimento dell'obiettivo di qualità su tutto il territorio nazionale, potrebbe garantirci a mio avviso un certo grado di sicurezza.
Purtroppo il Decreto dice poco invece, riguardo alle distanza di rispetto, le cui valutazioni vengono demandate alle valutazioni caso per caso dell'ARPA.
L'ARAP quale organo tecnico sicuramente valuterà tali distanze in base a modelli teorici che tengano conto dell'obiettivo di qualità di campo prefissato e della tensione di esercizio degli elettrodotti dichiarati.
Ciò potrebbe non venir incontro alle esigenze di massimizzazione della sicurezza giacché, svariate cause, potrebbero inficiare la precisione di previsione di questi modelli.
Sarebbe stato pertanto auspicabile che il presente Decreto avesse definito, in concomitanza dei valori di campo, anche le distanze di rispetto per le zone abitate, valutante in condizioni di massima cautela (quindi distanze le cui valutazioni teoriche associate conducano a valori di induzione magnetica anche più bassi di 3µT).


 

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