Protocollo d'intesa
tra ANCI e Ministero Comunicazioni per installazione,
monitoraggio, controllo e razionalizzazione impianti
di stazioni radio base [17-12-03]
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
ANCI E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Per l'installazione, il monitoraggio, il controllo
e la razionalizzazione degli impianti di stazioni
radio base
Vista la legge
del 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla
esposizione delle popolazioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici";
Visto il DPCM 8 luglio 2003 recante "Fissazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra i 100 kHz e 300 GHz";
Visto il Decreto Legislativo 1° agosto
2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
Visto il Decreto-Legge 14 novembre 2003, n.
315 "Disposizioni urgenti in tema di composizione
delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale
e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture
di comunicazione elettronica";
Ritenuta la necessità di pianificare
e regolamentare tutte le sorgenti di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici presenti sul territorio
anche al fine di garantire un più elevato livello
di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente
dall'esposizione ai campi suddetti;
Considerata, inoltre, la necessità che
l'informazione ai cittadini sui livelli di campo elettromagnetico
presenti sul territorio urbano, sia fornita in tempo
reale a mezzo di centraline di monitoraggio in continuo;
Valutata l'opportunità di promuovere
forme d'intesa tra i soggetti gestori e i singoli
Comuni italiani, tese a superare, sul piano locale,
col metodo della concertazione, le problematiche esistenti;
Tra il Ministero delle
Comunicazioni e l'ANCI si conviene e si stipula il
seguente Protocollo d'Intesa.
FINALITA'
Tra i Soggetti pubblici sottoscriventi si conviene
di stipulare il presente Protocollo d'Intesa al fine
di:
a) verificare e garantire l'informazione, il monitoraggio,
il controllo, la razionalizzazione e gli interventi
di risanamento degli impianti di stazione radio base
che si rendessero necessari, al fine di contribuire
alla tutela dell'ambiente e della popolazione dall'esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
prodotti dai suddetti impianti;
b) garantire la piena e puntuale applicazione delle
norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione
dell'esposizione alle emissioni elettromagnetiche,
attraverso il razionale inserimento degli impianti
sul territorio, ai fini, di cui all'art. 3, comma
1, lett. d), n. 2, della legge n. 36/2001, della minimizzazione
delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici a carico della popolazione e della
minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio,
sia attraverso l'uso delle tecnologie più avanzate
ed innovative disponibili, sia attraverso eventuali
interventi di risanamento, fermo restando la necessità
di garanzia del servizio di telefonia mobile derivante
dagli obblighi di concessione o licenza;
c) garantire il razionale inserimento degli impianti
di stazioni radio base per i fini di cui sopra, attraverso
la pianificazione e l'ottimizzazione degli interventi
previsti dai Gestori di concerto con i Comuni, anche
attraverso l'individuazione e messa a disposizione
di aree ed immobili pubblici, a partire da quelli
tecnologici;
d) garantire una costante informazione alle popolazioni
interessate, con particolare riferimento ai livelli
di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
anche attraverso la promozione di campagne periodiche
attivate e gestite dall'ANCI e dai Comuni, volte a
divulgare una corretta informazione scientifica in
merito agli effetti dell'esposizione a tali campi
prodotti dagli impianti e prevedere, d'intesa con
i Comuni, apposite forme di monitoraggio in continuo
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
OBBLIGHI SPECIFICI
E GARANZIE
Impegni del Ministero delle Comunicazioni
Il Ministero delle
Comunicazioni si impegna alla data della sottoscrizione:
1. alla costituzione, sulla base delle informazioni
ricevute dai soggetti gestori e dai Comuni, del Catasto
nazionale delle infrastrutture di impianti radio base
ed alla istituzione di un tavolo tecnico di confronto
con i soggetti gestori e l'ANCI, per la realizzazione
di una rappresentazione georeferenziata degli impianti
sull'intero territorio nazionale;
2. ad attivare, in applicazione del DPCM 28 marzo
2002, recante "Modalità di utilizzo dei
proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art.
103 della legge 23/12/2000, n. 388", progetti
di monitoraggio nazionali con carattere di periodicità
e/o continuità, svolgendo attività di
controllo e di vigilanza sui livelli di emissione
degli impianti di telefonia cellulare;
3. a promuovere, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e della Salute e ispirandosi
ai principi di tutela della salute e dell'ambiente,
le modalità e le innovazioni tecnologiche tese
a minimizzare i livelli di esposizione della popolazione;
4. a fornire supporto finanziario alle iniziative
ANCI di divulgazione e supporto tecnico ai Comuni
in merito all'applicazione delle normative vigenti
e del presente protocollo d'intesa nelle forme e nelle
misure da concordare preventivamente;
5. a promuovere e sostenere l'adozione, sul piano
locale, di protocolli d'intesa tra i singoli Comuni
ed i soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare,
di cui allo schema allegato.
Impegni dell'ANCI
L'ANCI si impegna
alla data della sottoscrizione:
1. a divulgare, con i propri mezzi ordinari di comunicazione,
il presente protocollo;
2. a costituire un gruppo tecnico di supporto ai Comuni
per l'attuazione del protocollo e delle normative
vigenti.
A sei mesi dalla stipula,
le parti convengono di verificare lo stato di attuazione
del presente Protocollo, anche al fine di formulare
proposte ed avviare eventuali iniziative volte all'impiego
di tecnologie più innovative e meno impattanti.
Al fine di risolvere eventuali controversie derivanti
dall'applicazione del presente protocollo, presso
l'ANCI è istituito un gruppo tecnico ristretto
composto dai rappresentanti del Ministero delle Comunicazioni,
dei Comuni e dei gestori del servizio di telefonia
mobile.
Il Protocollo Tipo
(allegato 1) forma parte integrante del presente Accordo.
Roma, 17 dicembre
2003
· Leonardo Domenici - - Maurizio Gasparri -
· Presidente ANCI - - Ministro delle Comunicazioni
-
Allegato 1)
PROTOCOLLO TIPO
Tra
COMUNE E SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA
CELLULARE
Per l'installazione,
il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione
degli impianti di stazioni radio base
Impegni dei gestori
I soggetti gestori
del servizio di telefonia mobile si impegnano alla
data di sottoscrizione del presente protocollo:
1. a fornire ai Comuni, tramite l'ufficio competente,
la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma
di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile,
comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali
l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti
di telefonia cellulare è in corso di istruttoria,
sia delle aree di interesse per l'installazione di
nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
2. a concertare con i Comuni programmi adeguati di
sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione
della popolazione stabiliti dalla legge e adottando
tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto
delle stazioni radio base, con particolare attenzione
all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti
tecnologici;
3. a tenere conto, nella elaborazione del piano di
sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area
di interesse, di siti di proprietà pubblica
ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
4. ad individuare, anche su indicazione dei Comuni,
gli impianti esistenti più impattanti che necessitano
di essere riqualificati mediante sostituzione con
impianti meno impattanti o con rilocalizzazione nei
siti alternativi corrispondenti, che garantiscono
lo stesso livello di copertura e la stessa qualità
del servizio;
5. a sostenere, previo concerto, le Amministrazioni
comunali nella realizzazione delle attività,
compreso il finanziamento di mezzi e collaborazioni
che si rendessero necessarie, finalizzate all'attuazione
di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi
all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili,
e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute
dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni
interessate attraverso il monitoraggio in continuo
dei suddetti campi;
6. a verificare la possibilità, con gli altri
gestori, laddove tecnicamente realizzabile di condivisione
dei siti;
7. a corrispondere, ai Comuni interessati, i cosiddetti
oneri per il "degrado del corpo stradale",
da destinare agli interventi di manutenzione resisi
necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società
per le operazioni di installazione della rete di comunicazione
radio mobile.
Impegni del Comune
Il Comune si impegna:
1. ad esaurire i procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per l'istallazione di strutture di
comunicazioni elettroniche già iniziati ed
in corso alla data di pubblicazione della decisione
della Corte Costituzionale n. 303/2003, secondo la
disciplina dell'articolo 4 del decreto legge 14 novembre
2003, n. 315. I termini procedimentali decorrono dalla
data di presentazione della domanda o della denuncia
d'inizio attività e sono computati ai sensi
degli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni
elettroniche. E' altresì valutata la sussistenza
dei requisiti richiesti dagli uffici comunali e degli
obiettivi di qualità di cui all'art. 4, del
DPCM 8 luglio 2003;
2. relativamente alla nuove istanze ad esprimere,
ai sensi dell'art. 87 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, le valutazioni in merito alla conformità
delle istanze di autorizzazione all'installazione
degli impianti e delle denunce di attività
ai requisiti richiesti dagli uffici comunali competenti
ed agli obiettivi di qualità di cui all'art.
4, del DPCM 8 luglio 2003.;
3. a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni
utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo
della rete, contenute nel proprio sistema informativo
territoriale;
4. a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed
immobili pubblici per l'installazione degli impianti
di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore
collocazione sul territorio comunale, con particolare
riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto
dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal
DPCM 8 luglio 2003;
5. a verificare congiuntamente ai gestori, qualora
emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo
dei siti indicati dal programma di sviluppo della
rete (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico-edilizio,
etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto
dei vincoli dimensionali tecnici della rete;
6. a valutare con i gestori, nel caso di impianti
esistenti da riqualificare, l'onere derivante dalle
delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione
dei canoni di locazione degli immobili di proprietà
comunale;
7. a valutare le aree intensamente frequentate cui
applicare gli obiettivi di qualità di cui all'art.
4, del DPCM 8 luglio 2003;
8. a sottoscrivere uno specifico accordo con le ARPA,
laddove presenti, al fine di consentire la gestione
operativa del Protocollo di competenza delle Agenzie
ed effettuare attività di controllo e di vigilanza
sui livelli di emissione degli impianti di stazioni
radio base, favorendone il monitoraggio con carattere
di periodicità e/o continuità, avvalendosi
degli organismi di prevenzione e controllo individuati
dalle normative per competenza.