AREA NORMATIVA
AREA MEDICO-SANITARIA
AREA TECNOLOGICA
INIZIATIVE
LINK
NEWS

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA a cura dell'Avv. Antonio de Feo WWF ITALIA SEZ. DI MOLFETTA
Giurisprudenza
Legislazione

Commenti

La Giurisprudenza elencata è suddivisa fra le seguenti aree: Tutela della salute - Potestà regolamentare del Comune - VIA - Costituzione - Tutela Penale.
Per richiedere il file delle sentenze per esteso occorre cliccare su "richiedi" e specificare nell'e-mail il numero e la data della sentenza.

Tutela della salute

Elettrosmog - i rischi di gravi patologie - pericolo potenziale per la salute umana - principio di precauzione - prioritarie esigenze preventive di tutela della salute umana - affievolimento dell'interesse economico. E' noto che i primi studi compiuti, allo stato in via sperimentale, hanno già evidenziato rischi di gravi patologie, anche tumorali, in particolare per gli organismi deboli, o in via di formazione, o di crescita. Pertanto, in presenza di un pericolo anche solo potenziale per la salute umana, il principio di precauzione deve comportare una anticipazione della tutela volta a prevenire la insorgenza di possibili patologie a breve o a lungo termine, e deve altresì evitare l'insorgenza dei diffusi stati di ansia e di stress emotivo per coloro che abitano o vivono in prossimità di una sorgente che emetta onde elettromagnetiche ad alta frequenza. Del resto è noto che la salute, nell'ampia accezione adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non si identifica con la sola assenza di malattie, ma con uno "stato di completo benessere fisico, psichico, e mentale". Da quanto sopra esposto consegue che, rispetto alle prioritarie esigenze preventive di tutela della salute umana come rappresentate, diventa recessivo l'interesse economico della società ricorrente ad installare una stazione radio base "entro la fascia di rispetto" prevista a tutela della salute dei cittadini.
TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)

Elettrosmog - legittimità della potestà regolamentare da parte del Comune - tutela della salute pubblica. E' adesso certamente legittimo, lo "spirito" del regolamento comunale di tutelare la salute pubblica, (ammesso e non concesso che un potere regolamentare a contenuto urbanistico-edilizio non potesse essere legittimamente adottato anche prima) sotto il profilo della competenza, ai sensi dell'art. 8/6 L. n. 36/2001. Infatti, secondo tale orientamento, il Comune è pienamente legittimato ex art. 8/6 L. n. 36/2001 ad emanare un regolamento che abbia per oggetto la disciplina inerente all'installazione di antenne radio base per telefonia mobile nelle zone omogenee del PRG ad esse destinate. La legge quadro, su tale potestà è chiara, infatti, all'art. 8, disciplinando i poteri delle Regioni e dei Comuni in tema di installazione degli impianti di telefonia mobile, dispone, al comma 1, lett. a), che "sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)" e, al comma 6, che "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".Tar Sicilia-Catania Sez. III Ordinanza 24 ottobre 2001 n. 2007. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)


Tutela della salute - campi elettromagnetici - edifici destinati alla permanenza prolungata di soggetti c.d. sensibili - limiti - principio di precauzione. I limiti massimi fissati dal D.P.C.M. del 1992 (campo elettrico 5 Kv/m ed induzione magnetica 100 microtesla) sono assai elevati, perché riferiti alle esposizioni istantanee; dunque si tratta di limiti che non garantiscono alcuna sicurezza nel caso di esposizioni prolungate e dagli effetti a lungo termine. Tali norme erano e sono tuttora concepite esclusivamente per la protezione dagli effetti acuti, che derivano dall'interazione con il campo elettromagnetico a bassa frequenza. … omissis … Trattandosi di valutare gli effetti di lungo periodo, questi dati rappresentavano sicuramente un elemento essenziale per applicare correttamente il principio di precauzione. …omissis … T.a.r. Veneto, II sez., Sent. n. 236 del 13/02/2001. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)

Tutela della salute - ordinanza del sindaco contingibile e urgente - limiti - attualità della situazione di pericolo - ricorso al principio di cautela - l'ordinanza contingibile e urgente "ultra legem" - carattere dell'idoneità. Il potere di ordinanza in materia sanitaria, previsto dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267 del 2000, costituisce il singolare riflesso organizzativo di un episodio di esercizio del potere che, pur richiedendo eccezionalmente l'intervento di organi incardinati presso enti diversi dallo Stato, mantiene la propria indole statale, così comportando l'attrazione funzionale dell'organo dell'ente locale nell'organizzazione dello Stato (Consiglio Stato sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). …omissis … T.A.R. - Veneto, Sezione III, Sentenza del 28.11.2001, n. 4131. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)

Elettrosmog - installazione antenne basi - obblighi dei Comuni - accertamento compatibilità sanitaria e urbanistica. Per l'installazione di antenne trasmettitori (nella specie telefonia mobile) trattandosi di opera potenzialmente dannosa per l'emissione di onde magnetiche conseguente all'attivazione della stazione radio l'Amministrazione comunale ha il compito di accertare la sua compatibilità con le disposizioni vigenti in materia e considerare la compatibilità della struttura con la destinazione residenziale del luogo in cui è allocata. TAR Emilia-Romagna, SEZ. II - Sentenza 4 aprile 2000 n. 432. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)

Costruzione di un elettrodotto - tutela preventiva della salute. La tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie, se, prima ancora che l'opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio CASS. III Civ., C. Genovese c/ Enel Spa, 27/7/2000, ud. 9/12/1999 n. 1636/99 (disponibile sentenza per esteso; richiedi)


Potestà regolamentare del Comune

!!NEW!! Competenze urbanistico edilizie - art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 - determinazione distanza minima dalle aree sensibili. L'introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni ecc.) trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico edilizie esercitate e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze, acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità al fine perseguito. … omissis … dalla documentazione acquisita risulta che il consiglio comunale (senza esercitare i poteri previsti dall'art.8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, neppure menzionato nel testo della delibera) ha determinato la distanza minima dalle aree sensibili senza formulare alcuna considerazione attinente alla tutela del territorio o alle esigenze di decoro urbanistico o edilizio, basandosi unicamente sull'esigenza (già ritenuta non consentita dal TAR) di ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4096 (disponibile sentenza per esteso; richiedi) vedi anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095

L'individuazione dei siti di stazioni radio-base ed il divieto di installazione, a fini urbanistici - siti destinati in via esclusiva ad ospitare stazioni radio-base - variante al PRG. L'individuazione dei siti ed il divieto di installazione, a fini urbanistici, siano stati adottati comunque con la deliberazione dell'atto di variante e che tale individuazione sia senz'altro valida indicazione a fini urbanistici di siti destinati in via esclusiva ad ospitare stazioni radio-base, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale (che è mera conseguenza dell'esecutività del PRG allo scopo di garantire ad altri fini l'operatività del medesimo divieto). In una diversa prospettiva che valorizzi invece la finalità urbanistica complessiva del procedimento riconducendo a detta finalità anche il provvedimento del Sindaco, l'atto sindacale è comunque da considerare atto generale atipico, demandato all'organo monocratico per ragioni esecutive che diviene parte integrante dell'atto di variante in quanto perfezionativo dell'efficacia di quest'ultimo, sempre allo scopo di garantirne l'efficacia anche per i valori secondari (non solo urbanistici) che sono implicati nella scelta dell'amministrazione, da questo rapporto di presupposizione ed accessorietà deriva comunque che l'atto sindacale segue le regole di pubblicazione dell'atto di variante al PRG. (Il Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte - con delibera C.C. 10/3/2000 n.34 - ha adottato la variante parziale n. 2 del P.R.G. vigente con la quale:
- sono state individuate due aree - esterne al centro abitato - specificamente destinate all'installazione di antenne per la telefonia fissa e mobile (rispettivamente denominate TLC1 e TLC2);
- è stato in sostanza previsto che nessun ripetitore può essere installato in nessun luogo o fabbricato, pubblico o privato, posto al di fuori delle aree appositamente individuate dal Comune costituenti oggetto della variante parziale n. 2 al PRG.
Con tale previsione edificatoria l'amministrazione comunale ha permesso l'insediamento di stazioni radio base solo in due aree - poste all'esterno del centro abitato - denominate TLC1 e TLC2 cioè aree nelle quali è minore la concentrazione abitativa (ed in cui - nella prospettiva del Comune - sono anche minori i rischi che l'esposizione permanente ad onde elettromagnetiche può provocare alla salute umana). Le ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad individuare queste aree destinate all'installazione di impianti di telefonia sono diffusamente esposte nella predetta delibera n. 34/2000 e sono riconducibili al principio di cautela per la salubrità degli ambienti di vita, nonché all'esigenza di "minimizzare l'esposizione della popolazione a radiofrequenze e ad evitare l'esposizione non necessaria, evitando siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, ed ad edilizia residenziale…". La predetta variante parziale n. 2 al PRG è stata approvata definitivamente dal Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte con delibera 4/8/2000 n. 53 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della legge regionale n.56/1977 (il quale prevede una procedura semplificata di approvazione delle variante di PRG che stabiliscano previsioni tecniche o normative limitate al territorio comunale). L'orientamento della giurisprudenza amministrativa di primo grado è favorevole alla potestà comunale di limitazione degli insediamenti di stazioni radio-base mediante uso dei poteri urbanistico-edilizi dei comuni (TAR Veneto II, ord. 1010/2000; TAR Lombardia Milano I, n. 3765/2000; TAR Puglia Bari II, n. 1287/2000). Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646.


Installazione degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisive - è attribuita ai dirigenti degli enti locali, in via esclusiva, la competenza sia in materia di rilascio di provvedimenti abilitativi all'attività edilizia sia in materia di relative sanzioni amministrative. Con ordinanza il Sindaco del Comune resistente, sulla base del potere conferitogli dall'art. 4 del regolamento comunale per l'installazione degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisive (approvato con delibera consiliare n. 3 del 26.10.2000), ha ordinato alla società ricorrente di sospendere i lavori e di rimuovere la stazione radio base per le seguenti considerazioni: necessità della valutazione dell'impatto ambientale; necessità dell'autorizzazione in variante ai sensi dell'art. 7 della L.r. n. 65/1981; distanza inferiore a 200 metri dal perimetro del centro abitato. Ebbene, a parte la considerazione che i lavori erano stati sostanzialmente ultimati già al momento dell'adozione della prima ordinanza, si rileva che a norma dell'art. 107, comma 3, lett. f)e g), del D.L.vo n. 267/2000 è attribuita ai dirigenti degli enti locali, in via esclusiva, la competenza sia in materia di rilascio di provvedimenti abilitativi all'attività edilizia sia in materia di relative sanzioni amministrative. Né, d'altra parte, la competenza del Sindaco, nella fattispecie, può farsi discendere dal menzionato regolamento comunale, dal momento che, a sua volta, non rientra tra le competenze comunali la regolamentazione della installazione di impianti di radiocomunicazione, devoluta dall'art. 4 del citato D.M. n. 381/1998 alle competenze delle Regioni e delle Province autonome. Né, ancora, può farsi leva sulla circolare n. 2818 del 17.4.2000, emanata dall'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, considerato che con tale atto detto organo regionale si è limitato a divulgare il documento elaborato da un apposito gruppo di lavoro interministeriale, denominato "Linee guida applicative" del D.M. n. 381/1998. (si veda in AmbienteDiritto.it anche la sentenza del 14 novembre 2000 n. 1877 "…eventuali effetti nocivi alla salute dei campo elettromagnetici prodotti dalle emissioni delle stazioni radio base per telefonia cellulare"). T.A.R. Palermo, Sezione II Sentenza 18 marzo 2002 n. 754.

E' illegittimo la installazione di impianti di telefonia mobile su tutto il territorio comunale, sul presupposto che trattasi di "opere di urbanizzazione primaria" e pertanto compatibili astrattamente con qualsiasi destinazione di zona. Né potrebbe, diversamente, argomentarsi che l'Amministrazione comunale sarebbe comunque tenuta a consentire la installazione di impianti di telefonia mobile su tutto il territorio comunale, sul presupposto che trattasi di "opere di urbanizzazione primaria" e pertanto compatibili astrattamente con qualsiasi destinazione di zona. L'assunto non convince. Innanzitutto, gli impianti di telefonia mobile non rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria elencate dall'art.4 della legge n. 847/1964. Ad una attenta lettura le opere ivi elencate sono quelle indispensabili per la vivibilità dell'abitato, la cui esistenza si rende necessaria per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della popolazione (rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, strade residenziali, fognature, verde attrezzato). Sotto tale profilo, pur a voler considerare la non tassatività della elencanzione di cui all'art. 4, va rilevato che , a parere del Collegio, gli impianti di telefonia mobile non sono assimilabili nemmeno per analogia alle opere di urbanizzazione "primaria" di cui al citato art. 4, posto che è indiscutibile che esse non rispondono ad esigenze "primarie" ed irrinunciabili per la vivibilità di un centro abitato, in quanto sistemi di comunicazione non indispensabili perché sostituibili con altri. Tali conclusioni sono avvalorate da ulteriori considerazioni di ordine sistematico. Innanzitutto gli impianti in questione non vengono computati nell'ambito dei costi posti a carico del titolari di concessione edilizia quali "oneri di urbanizzazione". Inoltre nella materia in esame non è configurabile l'applicabilità, nemmeno in via analogica, della disciplina introdotta dal codice postale (d.p.r. n. 156/73), poiché emanata in un'epoca in cui la telefonia mobile non costituiva un fenomeno diffuso, e, comunque, in relazione a fattispecie ben diverse relative ai sistemi "fissi" di telecomunicazioni dotati di caratteristiche tecniche certamente non paragonabili a quelli in esame operanti attraverso il sistema analogico "Tacs", o la tecnologia digitale "Gsm" attiva in una banda compresa tra i 900 ed i 1800 Mhz. Analogo discorso vale per la normativa regionale in tema di "reti telefoniche", disciplinate dall'art. 19 della legge regionale n. 6 del 1979. Alla luce di quanto argomentato non può escludersi che l'Amministrazione competente, nel perseguire l'obiettivo della minimizzazione del rischio o della tutela dei valori preesistenti, possa discrezionalmente prediligere, per la installazione degli impianti, pur nella giusta valutazione delle esigenze di funzionalità ed efficienza del servizio, in sintonia con la localizzazione da parte della Regione ai sensi della legge n. 36 del 2001. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)

Potestà dello stato nel disciplinare in modo unitario i limiti di emissione - competenza dei comuni art. 8 L. 36/2001 - suddivisione del territorio comunale in aree omogenee. La legge ha individuato lo Stato come l'ente deputato alla determinazione dei parametri tecnici capaci di contemperare le esigenze degli operatori con quella della tutela della salute, anche in accordo con la previsione dell'art. 117, comma 2 lett s) Cost.: è stata ravvisata la necessità di disporre di uno standard unico sul territorio, così da permettere di uniformare gli impianti di coloro che sono interessati ad effettuare i rilevanti investimenti, necessari per l'istituzione delle reti telefoniche mobili. Il potere statuale esclude quello comunale, per cui è corretta la doglianza esposta, nella parte in cui evidenzia che il Comune di Alessandria ha errato, allorché ha determinato quali sono i campi massimi di emissione, nelle zone del Comune.
E' invece corretto l'esercizio del potere comunale, allorché esso è stato volto alla suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, ai fini dell'installazione delle antenne: la norma citata che ha attribuito al Comune il potere regolamentare in materia specifica espressamente che la funzione va esplicata per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, in vista della riduzione dell'impatto delle emissioni elettromagnetiche sulla popolazione. La disposizione si armonizza con quella che attribuisce le ricordate competenze allo Stato, poiché spetterà al Comune formulare un piano di distribuzione delle antenne sul territorio, che dovrà contemperare l'esigenza imprenditoriale di raggiungere il maggior numero possibile di clienti del servizio con la tutela della salute pubblica. T.A.R. Torino, Sezione I Sentenza 21 novembre 2001 n. 2149

Elettrosmog - potestà regolamentare - competenza dei comuni art. 8 L. 36/2001 - localizzazione di stazioni radio-base - illegittimo il generico e generalizzato divieto di autorizzazioni e concessioni motivato solo dalla mancanza di regolamento - applicabilità degli strumenti urbanistici vigenti. E' illegittimo il generico e generalizzato divieto di autorizzazioni e concessioni in relazione alla mancanza di espressa normativa in materia di localizzazione di stazioni radio-base, posto che, le valutazioni di compatibilità urbanistico-edilizia dovranno essere assicurate dai comuni tenendo comunque conto del carattere infrastrutturale e di servizio a rete proprio di tali impianti, nella realtà normativa esistente, facendo uso degli ordinari criteri ermeneutici e di analogia delle prescrizioni esistenti, fermo restando che i comuni, fino al positivo esercizio del potere regolamentare di cui all'art. 8 L. 36/2001, per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, devono continuare ad applicare gli strumenti urbanistici vigenti. Deve ritenersi illegittima, da parte del Comune, la generalizzata sospensione della determinazione relativa a installazioni di stazione radio-base (nella specie il provvedimento comunale impugnato, che ordina la immediata sospensione del rilascio di autorizzazioni alla installazione di strutture radio-base e fa divieto di installare nel territorio comunale nuovi dispositivi ricetrasmittenti di telefonia cellulare, determina la sospensione a termine di centottanta giorni e in ogni caso fino a quando non sarà acquisita la documentazione tecnica dei livelli di inquinamento nel territorio comunale, e fino alla normazione della materia, anche da parte della Regione Campania), motivata sulla mancata definizione, da parte della Regione, degli atti di sua competenza, in quanto, nelle more, si applicano,comunque, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M.1998/381 (v. in tal senso sentenza di questa sezione di Tribunale Amministrativo Regionale n.4988/2001 e sentenza del TAR Puglia, Bari, sezione II, 24.5.2001, n.3136). T.a.r. Campania - Sezione I, Napoli, sentenza del 14 febbraio 2002, n. 873.

E' legittimo il regolamento comunale che disciplina l'istallazione e l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari - Rigetto dell'impugnativa. E' legittimo il regolamento predisposto dal Comune di Corato che garantisce la tutela della salute attraverso la previsione di valori di cautela, di obiettivi di qualità e di una diversa e più consona localizzazione degli impianti per la teleradiodiffusione e per la telefonia mobile, sempre nel rispetto della garanzia di funzionalità dei servizi di telefonia cellulare e di teleradiocomunicaioni. Pertanto va respinta la richiesta dell'annullamento previa sospensiva proposta contestualmente al ricorso n. 2414/2000, diretto contro la delibera con cui il Comune di Corato ha regolamentato l'installazione, nell'ambito del territorio municipale, delle antenne per la telefonia cellulare e ripetitori radio-tv. E' nella facoltà dell'autonomia dell'ente predisporre una normazione urbanistica attinente alla collocazione di impianti per la telefonia cellulare e per le radiotelecomunicazioni. Si conferma il potere di gestione e di programmazione del territorio da parte degli enti locali, in merito all'inquinamento elettromagnetico ai fini della tutela sanitaria della popolazione. E' perfettamente legittimo, quindi, da parte di un Ente il conseguimento attraverso un regolamento comunale di più elevati livelli di tutela della salute pubblica e della salubrità dell'habitat residenziale dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico. TAR Puglia-Bari, Sez. II - Ordinanza 9 novembre 2000 n. 1287.

VIA

Installazione di impianto di telecomunicazioni - Diniego concessione edilizia - Difetto di motivazione - Art. 8 della L. n. 36/2001 - La tutela della salute pubblica esorbita dalle competenze dell'Amministrazione comunale- Non occorre la preventiva valutazione di impatto ambientale - Illegittimità del diniego. TAR SICILIA, Sez. Staccata CATANIA, Sez. int. III, ord.za 3.11.2001, N. 2090. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)

Il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di V.I.A. regionale per l'installazione delle antenne di telefonia cellulare. Il precetto del comma 2 dell'art. 2 bis del D.L. 115/97 convertito nella L. 189/97, che prevede per l'installazione di infrastrutture opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione. La valutazione di impatto ambientale è una locuzione tecnico-giuridico di significato univoco, designante un procedimento presupposto a quello di rilascio della concessione edilizia. Consiglio di Stato n. 3960 del 28.7.2000. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)

Installazione delle stazioni radio base - Necessità della concessione edilizia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera da parte della Regione. E' necessario che la concessione all'installazione delle stazioni radio base (antenne) per la telefonia cellulare sia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera da parte della Regione. Tale orientamento è stato confermato dal massimo organo della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Stato Sez. V, il 28 luglio 2000 . T.A.R. Puglia sede di Bari, Sez. II Ordinanza n.542/2000 del 6 aprile 2000.

Costituzione

Tutela dell'ambiente - Art. 117 Cost. - Ambiente valore costituzionalmente protetto - Sfera di competenza non esclusiva dello Stato - Ambiente materia trasversale. L'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). Corte Costituzionale Sent. 407/2002 (disponibile sentenza per esteso; richiedi )

E' inammissibile, in riferimento all`art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell`art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione Veneto (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), riapprovata il 29 luglio 1997 e sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sotto il profilo della violazione dell`interesse nazionale e di altre Regioni in relazione al prospettato maggiore aggravio economico per gli utenti di tutto il territorio nazionale ricollegabile alla determinazione di valori di campo elettrico e magnetico in misura inferiore rispetto a quelli fissati dalla normativa statale. * Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 382 (ud. 30 settembre 1999), Presidente del Consiglio dei ministri. (L.R. Veneto 29 luglio 1997, art. 1), in Riv. pen. 1999, 1077.

Tutela penale

Le fattispecie rispettivamente descritte dagli artt. 674 e 675 c.p. si pongono fra loro in rapporto di reciproca esclusione. La figura delineata dall`art. 675 c.p. è, infatti, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l`integrità fisica o morale delle persone senza le debite cautele. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione che il P.M. aveva richiesto in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675 c.p., sul presupposto che da quegli oggetti derivasse l`emissione di onde elettromagnetiche. La S.C. nell`enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la configurabilità del reato di cui all`art. 675 c.p. in quanto il costruttore di un elettrodotto aereo è a conoscenza del fatto che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato, con la conseguenza che l`elemento psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi come colpa dovuta all`erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo). * Cass. pen., sez. I, 29 novembre 1999, n. 5626.

- Il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 codice penale. (Nella specie, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato in oggetto, atteso che i valori del campo elettromagnetico, generato da quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione situati nei pressi di una casa colonica, non avevano superato i limiti indicati dalla normativa vigente in materia). * Cass. pen. 29 novembre 1999, n. 5626.

- In assenza di prova certa circa l'effettiva nocività (in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di legge), di campi elettromagnetici superiori a valori limite fissati dalla nornmativa regionale, deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. nel caso di impianto che dia luogo alla produzione dei campi anzidetti. * Cass. pen. 11 novembre 1999, n. 5592.

HOME PAGE CONTATTI REGISTRAZIONE