| NORMATIVA
E GIURISPRUDENZA a cura dell'Avv. Antonio de Feo
WWF ITALIA SEZ. DI MOLFETTA |
La
Giurisprudenza elencata è suddivisa fra le
seguenti aree: Tutela della salute - Potestà
regolamentare del Comune - VIA - Costituzione - Tutela
Penale.
Per richiedere il file delle sentenze per esteso occorre
cliccare su "richiedi" e specificare nell'e-mail
il numero e la data della sentenza.
Tutela della salute
Elettrosmog
- i rischi di gravi patologie - pericolo potenziale
per la salute umana - principio di precauzione - prioritarie
esigenze preventive di tutela della salute umana -
affievolimento dell'interesse economico. E'
noto che i primi studi compiuti, allo stato in via
sperimentale, hanno già evidenziato rischi
di gravi patologie, anche tumorali, in particolare
per gli organismi deboli, o in via di formazione,
o di crescita. Pertanto, in presenza di un pericolo
anche solo potenziale per la salute umana, il principio
di precauzione deve comportare una anticipazione della
tutela volta a prevenire la insorgenza di possibili
patologie a breve o a lungo termine, e deve altresì
evitare l'insorgenza dei diffusi stati di ansia e
di stress emotivo per coloro che abitano o vivono
in prossimità di una sorgente che emetta onde
elettromagnetiche ad alta frequenza. Del resto è
noto che la salute, nell'ampia accezione adottata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
non si identifica con la sola assenza di malattie,
ma con uno "stato di completo benessere fisico,
psichico, e mentale". Da quanto sopra esposto
consegue che, rispetto alle prioritarie esigenze preventive
di tutela della salute umana come rappresentate, diventa
recessivo l'interesse economico della società
ricorrente ad installare una stazione radio base "entro
la fascia di rispetto" prevista a tutela della
salute dei cittadini.
TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo
2002, n. 1027. (disponibile
sentenza per esteso; richiedi)
Elettrosmog
- legittimità della potestà regolamentare
da parte del Comune - tutela della salute pubblica.
E' adesso certamente legittimo, lo "spirito"
del regolamento comunale di tutelare la salute pubblica,
(ammesso e non concesso che un potere regolamentare
a contenuto urbanistico-edilizio non potesse essere
legittimamente adottato anche prima) sotto il profilo
della competenza, ai sensi dell'art. 8/6 L. n. 36/2001.
Infatti, secondo tale orientamento, il Comune è
pienamente legittimato ex art. 8/6 L. n. 36/2001 ad
emanare un regolamento che abbia per oggetto la disciplina
inerente all'installazione di antenne radio base per
telefonia mobile nelle zone omogenee del PRG ad esse
destinate. La legge quadro, su tale potestà
è chiara, infatti, all'art. 8, disciplinando
i poteri delle Regioni e dei Comuni in tema di installazione
degli impianti di telefonia mobile, dispone, al comma
1, lett. a), che "sono di competenza delle regioni,
nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità
nonché dei criteri e delle modalità
fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello
Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio
delle funzioni relative all'individuazione dei siti
di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile,
degli impianti radioelettrici e degli impianti per
radiodiffusione ai sensi della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a)" e, al comma 6, che "i
comuni possono adottare un regolamento per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici".Tar Sicilia-Catania
Sez. III Ordinanza 24 ottobre 2001 n. 2007. (disponibile
sentenza per esteso; richiedi)
Tutela della salute - campi elettromagnetici
- edifici destinati alla permanenza prolungata di
soggetti c.d. sensibili - limiti - principio di precauzione.
I limiti massimi fissati dal D.P.C.M. del 1992 (campo
elettrico 5 Kv/m ed induzione magnetica 100 microtesla)
sono assai elevati, perché riferiti alle esposizioni
istantanee; dunque si tratta di limiti che non garantiscono
alcuna sicurezza nel caso di esposizioni prolungate
e dagli effetti a lungo termine. Tali norme erano
e sono tuttora concepite esclusivamente per la protezione
dagli effetti acuti, che derivano dall'interazione
con il campo elettromagnetico a bassa frequenza.
omissis
Trattandosi di valutare gli effetti
di lungo periodo, questi dati rappresentavano sicuramente
un elemento essenziale per applicare correttamente
il principio di precauzione.
omissis
T.a.r. Veneto, II sez., Sent. n. 236 del 13/02/2001.
(disponibile sentenza per esteso; richiedi)
Tutela
della salute - ordinanza del sindaco contingibile
e urgente - limiti - attualità della situazione
di pericolo - ricorso al principio di cautela - l'ordinanza
contingibile e urgente "ultra legem" - carattere
dell'idoneità. Il potere di ordinanza
in materia sanitaria, previsto dagli articoli 50 e
54 del decreto legislativo 267 del 2000, costituisce
il singolare riflesso organizzativo di un episodio
di esercizio del potere che, pur richiedendo eccezionalmente
l'intervento di organi incardinati presso enti diversi
dallo Stato, mantiene la propria indole statale, così
comportando l'attrazione funzionale dell'organo dell'ente
locale nell'organizzazione dello Stato (Consiglio
Stato sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844).
omissis
T.A.R. - Veneto,
Sezione III, Sentenza del 28.11.2001, n. 4131.
(disponibile sentenza per esteso; richiedi)
Elettrosmog
- installazione antenne basi - obblighi dei Comuni
- accertamento compatibilità sanitaria e urbanistica.
Per l'installazione di antenne trasmettitori
(nella specie telefonia mobile) trattandosi di opera
potenzialmente dannosa per l'emissione di onde magnetiche
conseguente all'attivazione della stazione radio l'Amministrazione
comunale ha il compito di accertare la sua compatibilità
con le disposizioni vigenti in materia e considerare
la compatibilità della struttura con la destinazione
residenziale del luogo in cui è allocata. TAR
Emilia-Romagna, SEZ. II - Sentenza 4 aprile 2000 n.
432. (disponibile sentenza per esteso; richiedi)
Costruzione
di un elettrodotto - tutela preventiva della salute.
La tutela giudiziaria del diritto alla salute
in confronto della pubblica amministrazione può
essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie,
se, prima ancora che l'opera pubblica sia messa in
esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare,
considerando la situazione che si avrà una
volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione
è insito un pericolo di compromissione per
la salute di chi agisce in giudizio CASS. III Civ.,
C. Genovese c/ Enel Spa, 27/7/2000, ud. 9/12/1999
n. 1636/99 (disponibile sentenza per esteso; richiedi)
Potestà regolamentare del
Comune
!!NEW!!
Competenze urbanistico edilizie - art. 8, comma 6,
della legge n. 36 del 2001 - determinazione distanza
minima dalle aree sensibili. L'introduzione
di misure tipicamente di governo del territorio (distanze,
altezze, localizzazioni ecc.) trova giustificazione
solo se sia conforme al principio di ragionevolezza
ed alla natura delle competenze urbanistico edilizie
esercitate e sia sorretta da una sufficiente motivazione
sulla base di risultanze, acquisite attraverso un'istruttoria
idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura
e la sua idoneità al fine perseguito.
omissis
dalla documentazione acquisita risulta
che il consiglio comunale (senza esercitare i poteri
previsti dall'art.8, comma 6, della legge n. 36 del
2001, neppure menzionato nel testo della delibera)
ha determinato la distanza minima dalle aree sensibili
senza formulare alcuna considerazione attinente alla
tutela del territorio o alle esigenze di decoro urbanistico
o edilizio, basandosi unicamente sull'esigenza (già
ritenuta non consentita dal TAR) di ridurre l'esposizione
ai campi elettromagnetici. Consiglio di Stato,
Sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4096 (disponibile sentenza
per esteso; richiedi)
vedi anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno
2002, n. 3095
L'individuazione
dei siti di stazioni radio-base ed il divieto di installazione,
a fini urbanistici - siti destinati in via esclusiva
ad ospitare stazioni radio-base - variante al PRG.
L'individuazione dei siti ed il divieto di installazione,
a fini urbanistici, siano stati adottati comunque
con la deliberazione dell'atto di variante e che tale
individuazione sia senz'altro valida indicazione a
fini urbanistici di siti destinati in via esclusiva
ad ospitare stazioni radio-base, indipendentemente
dall'emissione dell'ordinanza sindacale (che è
mera conseguenza dell'esecutività del PRG allo
scopo di garantire ad altri fini l'operatività
del medesimo divieto). In una diversa prospettiva
che valorizzi invece la finalità urbanistica
complessiva del procedimento riconducendo a detta
finalità anche il provvedimento del Sindaco,
l'atto sindacale è comunque da considerare
atto generale atipico, demandato all'organo monocratico
per ragioni esecutive che diviene parte integrante
dell'atto di variante in quanto perfezionativo dell'efficacia
di quest'ultimo, sempre
allo scopo di garantirne l'efficacia anche per i valori
secondari (non solo urbanistici) che sono implicati
nella scelta dell'amministrazione, da questo rapporto
di presupposizione ed accessorietà deriva comunque
che l'atto sindacale segue le regole di pubblicazione
dell'atto di variante al PRG. (Il Consiglio
Comunale di Villafranca Piemonte - con delibera C.C.
10/3/2000 n.34 - ha adottato la variante parziale
n. 2 del P.R.G. vigente con la quale:
- sono state individuate due aree - esterne al centro
abitato - specificamente destinate all'installazione
di antenne per la telefonia fissa e mobile (rispettivamente
denominate TLC1 e TLC2);
- è stato in sostanza previsto che nessun ripetitore
può essere installato in nessun luogo o fabbricato,
pubblico o privato, posto al di fuori delle aree appositamente
individuate dal Comune costituenti oggetto della variante
parziale n. 2 al PRG.
Con tale previsione edificatoria l'amministrazione
comunale ha permesso l'insediamento di stazioni radio
base solo in due aree - poste all'esterno del centro
abitato - denominate TLC1 e TLC2 cioè aree
nelle quali è minore la concentrazione abitativa
(ed in cui - nella prospettiva del Comune - sono anche
minori i rischi che l'esposizione permanente ad onde
elettromagnetiche può provocare alla salute
umana). Le ragioni che hanno indotto l'amministrazione
ad individuare queste aree destinate all'installazione
di impianti di telefonia sono diffusamente esposte
nella predetta delibera n. 34/2000 e sono riconducibili
al principio di cautela per la salubrità degli
ambienti di vita, nonché all'esigenza di "minimizzare
l'esposizione della popolazione a radiofrequenze e
ad evitare l'esposizione non necessaria, evitando
siti che insistono su aree adibite ad attività
scolastiche, sanitarie, ed ad edilizia residenziale
".
La predetta variante parziale n. 2 al PRG è
stata approvata definitivamente dal Consiglio Comunale
di Villafranca Piemonte con delibera 4/8/2000 n. 53
ai sensi dell'art. 17 comma 7 della legge regionale
n.56/1977 (il quale prevede una procedura semplificata
di approvazione delle variante di PRG che stabiliscano
previsioni tecniche o normative limitate al territorio
comunale). L'orientamento della giurisprudenza amministrativa
di primo grado è favorevole alla potestà
comunale di limitazione degli insediamenti di stazioni
radio-base mediante uso dei poteri urbanistico-edilizi
dei comuni (TAR Veneto II, ord. 1010/2000; TAR Lombardia
Milano I, n. 3765/2000; TAR Puglia Bari II, n. 1287/2000).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646.
Installazione degli impianti fissi
delle telecomunicazioni e radiotelevisive - è
attribuita ai dirigenti degli enti locali, in via
esclusiva, la competenza sia in materia di rilascio
di provvedimenti abilitativi all'attività edilizia
sia in materia di relative sanzioni amministrative.
Con ordinanza il Sindaco del Comune resistente, sulla
base del potere conferitogli dall'art. 4 del regolamento
comunale per l'installazione degli impianti fissi
delle telecomunicazioni e radiotelevisive (approvato
con delibera consiliare n. 3 del 26.10.2000), ha ordinato
alla società ricorrente di sospendere i lavori
e di rimuovere la stazione radio base per le seguenti
considerazioni: necessità della valutazione
dell'impatto ambientale; necessità dell'autorizzazione
in variante ai sensi dell'art. 7 della L.r. n. 65/1981;
distanza inferiore a 200 metri dal perimetro del centro
abitato. Ebbene, a parte la considerazione che i lavori
erano stati sostanzialmente ultimati già al
momento dell'adozione della prima ordinanza, si rileva
che a norma dell'art. 107, comma 3, lett. f)e g),
del D.L.vo n. 267/2000 è attribuita ai dirigenti
degli enti locali, in via esclusiva, la competenza
sia in materia di rilascio di provvedimenti abilitativi
all'attività edilizia sia in materia di relative
sanzioni amministrative. Né, d'altra parte,
la competenza del Sindaco, nella fattispecie, può
farsi discendere dal menzionato regolamento comunale,
dal momento che, a sua volta, non rientra tra le competenze
comunali la regolamentazione della installazione di
impianti di radiocomunicazione, devoluta dall'art.
4 del citato D.M. n. 381/1998 alle competenze delle
Regioni e delle Province autonome. Né, ancora,
può farsi leva sulla circolare n. 2818 del
17.4.2000, emanata dall'Assessorato Regionale del
Territorio ed Ambiente, considerato che con tale atto
detto organo regionale si è limitato a divulgare
il documento elaborato da un apposito gruppo di lavoro
interministeriale, denominato "Linee guida applicative"
del D.M. n. 381/1998. (si veda in AmbienteDiritto.it
anche la sentenza del 14 novembre 2000 n. 1877 "
eventuali
effetti nocivi alla salute dei campo elettromagnetici
prodotti dalle emissioni delle stazioni radio base
per telefonia cellulare"). T.A.R. Palermo,
Sezione II Sentenza 18 marzo 2002 n. 754.
E'
illegittimo la installazione di impianti di telefonia
mobile su tutto il territorio comunale, sul presupposto
che trattasi di "opere di urbanizzazione primaria"
e pertanto compatibili astrattamente con qualsiasi
destinazione di zona. Né potrebbe, diversamente,
argomentarsi che l'Amministrazione comunale sarebbe
comunque tenuta a consentire la installazione di impianti
di telefonia mobile su tutto il territorio comunale,
sul presupposto che trattasi di "opere di urbanizzazione
primaria" e pertanto compatibili astrattamente
con qualsiasi destinazione di zona. L'assunto non
convince. Innanzitutto, gli impianti di telefonia
mobile non rientrano nelle opere di urbanizzazione
primaria elencate dall'art.4 della legge n. 847/1964.
Ad una attenta lettura le opere ivi elencate sono
quelle indispensabili per la vivibilità dell'abitato,
la cui esistenza si rende necessaria per il soddisfacimento
delle primarie esigenze di vita della popolazione
(rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, strade residenziali,
fognature, verde attrezzato). Sotto tale profilo,
pur a voler considerare la non tassatività
della elencanzione di cui all'art. 4, va rilevato
che , a parere del Collegio, gli impianti di telefonia
mobile non sono assimilabili nemmeno per analogia
alle opere di urbanizzazione "primaria"
di cui al citato art. 4, posto che è indiscutibile
che esse non rispondono ad esigenze "primarie"
ed irrinunciabili per la vivibilità di un centro
abitato, in quanto sistemi di comunicazione non indispensabili
perché sostituibili con altri. Tali conclusioni
sono avvalorate da ulteriori considerazioni di ordine
sistematico. Innanzitutto gli impianti in questione
non vengono computati nell'ambito dei costi posti
a carico del titolari di concessione edilizia quali
"oneri di urbanizzazione". Inoltre nella
materia in esame non è configurabile l'applicabilità,
nemmeno in via analogica, della disciplina introdotta
dal codice postale (d.p.r. n. 156/73), poiché
emanata in un'epoca in cui la telefonia mobile non
costituiva un fenomeno diffuso, e, comunque, in relazione
a fattispecie ben diverse relative ai sistemi "fissi"
di telecomunicazioni dotati di caratteristiche tecniche
certamente non paragonabili a quelli in esame operanti
attraverso il sistema analogico "Tacs",
o la tecnologia digitale "Gsm" attiva in
una banda compresa tra i 900 ed i 1800 Mhz. Analogo
discorso vale per la normativa regionale in tema di
"reti telefoniche", disciplinate dall'art.
19 della legge regionale n. 6 del 1979. Alla luce
di quanto argomentato non può escludersi che
l'Amministrazione competente, nel perseguire l'obiettivo
della minimizzazione del rischio o della tutela dei
valori preesistenti, possa discrezionalmente prediligere,
per la installazione degli impianti, pur nella giusta
valutazione delle esigenze di funzionalità
ed efficienza del servizio, in sintonia con la localizzazione
da parte della Regione ai sensi della legge n. 36
del 2001. TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I,
del 6 marzo 2002, n. 1027. (disponibile sentenza
per esteso; richiedi)
Potestà
dello stato nel disciplinare in modo unitario i limiti
di emissione - competenza dei comuni art. 8 L. 36/2001
- suddivisione del territorio comunale in aree omogenee.
La legge ha individuato lo Stato come l'ente deputato
alla determinazione dei parametri tecnici capaci di
contemperare le esigenze degli operatori con quella
della tutela della salute, anche in accordo con la
previsione dell'art. 117, comma 2 lett s) Cost.: è
stata ravvisata la necessità di disporre di
uno standard unico sul territorio, così da
permettere di uniformare gli impianti di coloro che
sono interessati ad effettuare i rilevanti investimenti,
necessari per l'istituzione delle reti telefoniche
mobili. Il potere statuale esclude quello comunale,
per cui è corretta la doglianza esposta, nella
parte in cui evidenzia che il Comune di Alessandria
ha errato, allorché ha determinato quali sono
i campi massimi di emissione, nelle zone del Comune.
E' invece corretto l'esercizio del potere comunale,
allorché esso è stato volto alla suddivisione
del territorio comunale in aree omogenee, ai fini
dell'installazione delle antenne: la norma citata
che ha attribuito al Comune il potere regolamentare
in materia specifica espressamente che la funzione
va esplicata per il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti, in vista della riduzione
dell'impatto delle emissioni elettromagnetiche sulla
popolazione. La disposizione si armonizza con quella
che attribuisce le ricordate competenze allo Stato,
poiché spetterà al Comune formulare
un piano di distribuzione delle antenne sul territorio,
che dovrà contemperare l'esigenza imprenditoriale
di raggiungere il maggior numero possibile di clienti
del servizio con la tutela della salute pubblica.
T.A.R. Torino, Sezione I Sentenza 21 novembre 2001
n. 2149
Elettrosmog
- potestà regolamentare - competenza dei comuni
art. 8 L. 36/2001 - localizzazione di stazioni radio-base
- illegittimo il generico e generalizzato divieto
di autorizzazioni e concessioni motivato solo dalla
mancanza di regolamento - applicabilità degli
strumenti urbanistici vigenti. E' illegittimo
il generico e generalizzato divieto di autorizzazioni
e concessioni in relazione alla mancanza di espressa
normativa in materia di localizzazione di stazioni
radio-base, posto che, le valutazioni di compatibilità
urbanistico-edilizia dovranno essere assicurate dai
comuni tenendo comunque conto del carattere infrastrutturale
e di servizio a rete proprio di tali impianti, nella
realtà normativa esistente, facendo uso degli
ordinari criteri ermeneutici e di analogia delle prescrizioni
esistenti, fermo restando che i comuni, fino al positivo
esercizio del potere regolamentare di cui all'art.
8 L. 36/2001, per il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti, devono continuare ad
applicare gli strumenti urbanistici vigenti. Deve
ritenersi illegittima, da parte del Comune, la generalizzata
sospensione della determinazione relativa a installazioni
di stazione radio-base (nella specie il provvedimento
comunale impugnato, che ordina la immediata sospensione
del rilascio di autorizzazioni alla installazione
di strutture radio-base e fa divieto di installare
nel territorio comunale nuovi dispositivi ricetrasmittenti
di telefonia cellulare, determina la sospensione a
termine di centottanta giorni e in ogni caso fino
a quando non sarà acquisita la documentazione
tecnica dei livelli di inquinamento nel territorio
comunale, e fino alla normazione della materia, anche
da parte della Regione Campania), motivata sulla mancata
definizione, da parte della Regione, degli atti di
sua competenza, in quanto, nelle more, si applicano,comunque,
in quanto compatibili, le disposizioni del D.M.1998/381
(v. in tal senso sentenza di questa sezione di Tribunale
Amministrativo Regionale n.4988/2001 e sentenza del
TAR Puglia, Bari, sezione II, 24.5.2001, n.3136).
T.a.r. Campania - Sezione I, Napoli, sentenza del
14 febbraio 2002, n. 873.
E'
legittimo il regolamento comunale che disciplina l'istallazione
e l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia
cellulare e servizi similari - Rigetto dell'impugnativa.
E' legittimo il regolamento predisposto dal
Comune di Corato che garantisce la tutela della salute
attraverso la previsione di valori di cautela, di
obiettivi di qualità e di una diversa e più
consona localizzazione degli impianti per la teleradiodiffusione
e per la telefonia mobile, sempre nel rispetto della
garanzia di funzionalità dei servizi di telefonia
cellulare e di teleradiocomunicaioni. Pertanto va
respinta la richiesta dell'annullamento previa sospensiva
proposta contestualmente al ricorso n. 2414/2000,
diretto contro la delibera con cui il Comune di Corato
ha regolamentato l'installazione, nell'ambito del
territorio municipale, delle antenne per la telefonia
cellulare e ripetitori radio-tv. E' nella facoltà
dell'autonomia dell'ente predisporre una normazione
urbanistica attinente alla collocazione di impianti
per la telefonia cellulare e per le radiotelecomunicazioni.
Si conferma il potere di gestione e di programmazione
del territorio da parte degli enti locali, in merito
all'inquinamento elettromagnetico ai fini della tutela
sanitaria della popolazione. E' perfettamente legittimo,
quindi, da parte di un Ente il conseguimento attraverso
un regolamento comunale di più elevati livelli
di tutela della salute pubblica e della salubrità
dell'habitat residenziale dai rischi dell'inquinamento
elettromagnetico. TAR Puglia-Bari, Sez. II - Ordinanza
9 novembre 2000 n. 1287.
VIA
Installazione di impianto
di telecomunicazioni - Diniego concessione edilizia
- Difetto di motivazione - Art. 8 della L. n. 36/2001
- La tutela della salute pubblica esorbita dalle competenze
dell'Amministrazione comunale- Non occorre la preventiva
valutazione di impatto ambientale - Illegittimità
del diniego. TAR SICILIA, Sez. Staccata CATANIA,
Sez. int. III, ord.za 3.11.2001, N. 2090. (disponibile
sentenza per esteso; richiedi)
Il
Consiglio di Stato conferma la necessità del
procedimento di V.I.A. regionale per l'installazione
delle antenne di telefonia cellulare. Il precetto
del comma 2 dell'art. 2 bis del D.L. 115/97 convertito
nella L. 189/97, che prevede per l'installazione di
infrastrutture opportune procedure di valutazione
di impatto ambientale, è autonomo da quello
di cui al comma 1, attinente alla compatibilità
con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione.
La valutazione di impatto ambientale è una
locuzione tecnico-giuridico di significato univoco,
designante un procedimento presupposto a quello di
rilascio della concessione edilizia. Consiglio
di Stato n. 3960 del 28.7.2000. (disponibile sentenza
per esteso; richiedi)
Installazione
delle stazioni radio base - Necessità della
concessione edilizia subordinata alla positiva Valutazione
di Impatto Ambientale dell'opera da parte della Regione.
E' necessario che la concessione all'installazione
delle stazioni radio base (antenne) per la telefonia
cellulare sia subordinata alla positiva Valutazione
di Impatto Ambientale dell'opera da parte della Regione.
Tale orientamento è stato confermato dal massimo
organo della Giustizia Amministrativa, il Consiglio
di Stato Sez. V, il 28 luglio 2000 . T.A.R. Puglia
sede di Bari, Sez. II Ordinanza n.542/2000 del 6 aprile
2000.
Costituzione
Tutela
dell'ambiente - Art. 117 Cost. - Ambiente valore costituzionalmente
protetto - Sfera di competenza non esclusiva dello
Stato - Ambiente materia trasversale. L'evoluzione
legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano
ad escludere che possa identificarsi una "materia"
in senso tecnico, qualificabile come "tutela
dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile
come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta
e delimitata, giacché, al contrario, essa investe
e si intreccia inestricabilmente con altri interessi
e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza
della Corte antecedente alla nuova formulazione del
Titolo V della Costituzione è agevole ricavare
una configurazione dell'ambiente come "valore"
costituzionalmente protetto, che, in quanto tale,
delinea una sorta di materia "trasversale",
in ordine alla quale si manifestano competenze diverse,
che ben possono essere regionali, spettando allo Stato
le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli
di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale
(cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000,
n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). Corte Costituzionale
Sent. 407/2002 (disponibile sentenza per esteso;
richiedi
)
E' inammissibile,
in riferimento all`art. 117 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell`art. 1, commi
1 e 2, della legge Regione Veneto (Prevenzione dei
danni derivanti dai campi elettromagnetici generati
da elettrodotti. Regime transitorio), riapprovata
il 29 luglio 1997 e sollevata dal Presidente del Consiglio
dei ministri sotto il profilo della violazione dell`interesse
nazionale e di altre Regioni in relazione al prospettato
maggiore aggravio economico per gli utenti di tutto
il territorio nazionale ricollegabile alla determinazione
di valori di campo elettrico e magnetico in misura
inferiore rispetto a quelli fissati dalla normativa
statale. * Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 382 (ud.
30 settembre 1999), Presidente del Consiglio dei ministri.
(L.R. Veneto 29 luglio 1997, art. 1), in Riv. pen.
1999, 1077.
Tutela penale
Le fattispecie
rispettivamente descritte dagli artt. 674 e 675 c.p.
si pongono fra loro in rapporto di reciproca esclusione.
La figura delineata dall`art. 675 c.p. è, infatti,
un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento
o nella sospensione di cose pericolose per l`integrità
fisica o morale delle persone senza le debite cautele.
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo di quattro
conduttori di corrente elettrica ad alta tensione
che il P.M. aveva richiesto in quanto cose pertinenti
ai reati di cui agli artt. 674 e 675 c.p., sul presupposto
che da quegli oggetti derivasse l`emissione di onde
elettromagnetiche. La S.C. nell`enunciare il principio
di cui in massima, ha escluso la configurabilità
del reato di cui all`art. 675 c.p. in quanto il costruttore
di un elettrodotto aereo è a conoscenza del
fatto che il passaggio della corrente elettrica ad
altissima tensione nei conduttori provoca la formazione
di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente
o autogenerato, con la conseguenza che l`elemento
psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi
come colpa dovuta all`erronea valutazione di circostanze
di contorno, si configura normalmente come dolo).
* Cass. pen., sez. I, 29 novembre 1999, n. 5626.
- Il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico
è astrattamente riconducibile alla previsione
dell'art. 674 codice penale. (Nella specie, la Suprema
Corte ha escluso la configurabilità del reato
in oggetto, atteso che i valori del campo elettromagnetico,
generato da quattro conduttori di corrente elettrica
ad alta tensione situati nei pressi di una casa colonica,
non avevano superato i limiti indicati dalla normativa
vigente in materia). * Cass. pen. 29 novembre 1999,
n. 5626.
- In assenza di prova certa circa l'effettiva nocività
(in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione
di legge), di campi elettromagnetici superiori a valori
limite fissati dalla nornmativa regionale, deve escludersi
la configurabilità del reato di cui all'art.
674 c.p. nel caso di impianto che dia luogo alla produzione
dei campi anzidetti. * Cass. pen. 11 novembre 1999,
n. 5592.