| NORMATIVA
E GIURISPRUDENZA a cura dell'Avv. Antonio de Feo
WWF ITALIA SEZ. DI MOLFETTA |
DPCM 8 luglio
2003 - G.U. 28.08.2003 n. 199
Con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 8
luglio 2003, in applicazione del art. 4 comma 2 della
L. 36/2001 sono stati definiti i limiti di esposizione,
i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità
e le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
compresi nelle frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.
Il provvedimento si compone di sette articoli e tre
allegati. Nell'allegato A sono specificate alcune
definizioni di termini tecnici. Nell'allegato C sono
definite le metodologie per la "riduzione a conformità"
dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti.
Deve dirsi n merito a tele metodologia, che il legislatore
si è limitato a ricopiare quanto già
definito dal DM 381/1998.
Particolare attenzione merita l'allegato B che si
compone a sua volta di tre Tabelle.
Nella tabella 1 sono specificati i limiti di esposizione,
mentre, nella tabella 2 sono specificati i valori
di attenzione per tutte quelle esposizioni ai campi
generati alle suddette frequenze all'interno di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.
Anche in questo caso deve dirsi che il legislatore
ha lasciato invariato il valore di attenzione, fissato
in 6 V/m, come già previsto nel DM 381/1998.
Infine, nella tabella 3, sono determinati gli obiettivi
di qualità e sono stati fissati nel valore
di 6 V/m. La differenza fra con il limite fissato
per i valori di attenzione è che il valore
degli obiettivi di qualità va applicato in
tutto il territorio e non solo nel caso di presenza
di edifici adibiti s permanenze superiori a quattro
ore.
Resta chiaro che si tratta per l'appunto di un obiettivo
e che sarà compito degli Enti locali sviluppare
pianificazioni volte a raggiungerlo.
Ulteriori approfondimenti di natura tecnica, in particolar
modo sui valori specificati in Tabella 1 per i limiti
di esposizione che presentano dubbi di carattere scientifico-matematico,
possono approfondirsi nelle pagine della "Tecnologia"
Approfondimenti
Tecnici
DPCM 8 luglio
2003 - G.U. 29.08.2003 n. 200
Con un giorno di ritardo,
precisamente il 29.08.2003, è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale del DPCM 8 luglio 2003, in applicazione
del art. 4 comma 2 della L. 36/2001 sono stati definiti
i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli
obiettivi di qualità e le tecniche di misurazione
dei livelli di esposizione dei campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz ) generati dagli elettrodotti.
Con la pubblicazione di tale provvedimento sono stati
abrogati i DPCM 23.04.1992 e 28.09.1995 che disciplinavano
la materia tanto per la definizione dei limiti quanto
per le norme tecniche procedurali di attuazione.
L'odierno provvedimento si compone anch'esso come
il "gemello del giorno prima" di sette articoli
ma di un unico allegato. In quest'ultimo sono specificate
alcune definizioni di termini tecnici.
I limiti di esposizione ed i valori di attenzione
sono stabiliti nell'art. 3 e sono così definiti:
|
Misure
|
Induzione
magnetica
|
Campo
elettrico
|
| Limite di esposizione |
100 µT (µT = microtesla)
|
5 kV/m
|
| Valori di attenzione |
10 µT (µT = microtesla)
|
-
|
Per quanto concerne
gli obiettivi di qualità, il legislatore ha
prescritto che nella progettazione di nuovi elettrodotti
nelle vicinanze di aree gioco per l'infanzia, di ambienti
abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti
a permanenze non inferiori a quattro ore nonché
nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle
nuove aree sopra richiamate, qualora queste siano
in prossimità di linee ed installazioni elettriche
già presenti nel territorio, il limite sia
fissato in 3 µT (µT = microtesla) ai fini
della progressiva minimizzazione dell'esposizione
ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti
operanti alla frequenza di 50 Hz.
Le tecniche di misurazione sono disciplinate dall'art.
5 del DPCM ed il testo legislativo rimanda alla nomativa
CEI, precisamnte alla norma CEI 211-6 del 2001-01.
Ulteriori approfondimenti di natura tecnica possono
approfondirsi nelle pagine della "Tecnologia"
Approfondimenti
Tecnici
IL DECRETO GASPARRI:
UNO SCHIAFFO AI CITTADINI
di A. de Feo - C. Giancaspro
- M. Altomare
L'attribuzione
di funzioni, compiti e responsabilità alle
diverse istituzioni dello Stato, effettuata dalla
legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del
22.02.2001, viene, in un solo atto votato al principio
del mercato effettivamente concorrenziale, ad essere
cancellata dal nuovo Decreto Legislativo detto "Gasparri"
198/2002.
Il senso di responsabilità che lentamente si
era fatto strada nella coscienza collettiva dell'uomo,
derivante dalla capacità acquisita di poter
modificare l'ambiente in cui viviamo, e che ci aveva
portato, sulla scorta del principio di precauzione,
ad essere uno dei pochissimi Paesi dell'Unione Europea
e non solo, dotati di una normativa che, seppur monca
dei decreti applicativi, aveva di fatto creato i presupposti
per una regolamentazione tanto sostenibile quanto
finalizzata, soprattutto, alla tutela della salute
dei cittadini, è oggi posto di fronte ad una
liberalizzazione assoluta dell'installazione di infrastrutture
generatrici di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Le lotte di associazioni, comitati e singoli cittadini
con un unico ceffone sono state messe da parte.
Tale atto è stato compiuto dallo Stato con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del
13 settembre 2002 del decreto legislativo 4 settembre
2002 n. 198 i cui obiettivi sono molto chiari e possono
riassumersi, in particolare, nei seguenti quattro
punti dei dieci previsti:
-
a. agevolare
la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni,
consentendo a tutti gli operatori di installare
proprie infrastrutture celermente, creando così
un mercato effettivamente concorrenziale;
b. assicurare condizioni che consentano agli operatori
di offrire, in regime di libero mercato, servizi
innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando
così il perseguimento degli obiettivi di
qualità da parte degli operatori del settore;
c. assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza
e non discriminazione con riferimento alle attività
di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
d. favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture
di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale.
-
-
È evidente
come l'obiettivo del decreto sia quello di consentire
lo sviluppo di un mercato che, oggettivamente, non
sembra mai essere stato in crisi. Già nell'epigrafe
stessa del decreto è possibile rinvenire tale
preciso indirizzo: "Disposizioni volte ad accelerare
la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
21 dicembre 2001, n. 4".
Ora, stante la necessità - in qualche modo
misurata - che ha portato alla pubblicazione di questo
strumento di politica economica - non potrebbe essere
altrimenti data la sua forte connotazione economica
- nei termini in cui è stato realizzato non
è chiaro come debba farsi, fra gli obiettivi
previsti, a tutelare l'ambiente, a raggiungere gli
obiettivi di qualità prefissati dalla legge
36/2001 e soprattutto a tutelare la salute dei cittadini
che in questo confronto, prima ancora dell'ambiente,
sono soggetti passivi sottoposti a possibili forme
e fonti di inquinamento pericolose.
Il dubbio sorge in particolare nel stesso momento
in cui si identifica fra gli obiettivi del decreto
quello di "un'adeguata diffusione delle infrastrutture",
senza definire metodologie o sistemi per monitorare
questa adeguata diffusione. Il pericolo che possano
essere realizzate un numero esagerato di infrastrutture
è altissimo. Tanto più che all'art.
3, comma 2, del decreto si precisa che le infrastrutture
elencate e specificate all'art. 4 comma 1 sono "compatibili
con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili
in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga
agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione
di legge o di regolamento": in merito torneremo
in seguito.
Il decreto si compone di 14 articoli e 4 allegati
attraverso i quali si mettono a tacere, tra l'altro,
le disparate pronunce dei TAR, del Consiglio di Stato
e della Cassazione che, nel silenzio quasi assoluto
del legislatore, avevano, in applicazione dei principi
della Costituzione e del buon senso in qualche caso,
indicato delle strade percorribili per uno sviluppo
delle infrastrutture di telecomunicazione sostenibile
per la popolazione e non dannoso economicamente per
le società gestori.
Abbiamo ritenuto opportuno effettuare una analisi
approfondita dei diversi argomenti che caratterizzano
il testo del Decreto, cercando nel modo più
obiettivo possibile di disegnarne i connotati.
Lo scippo delle
funzioni agli enti locali
Il decreto si contraddistingue innanzitutto
per una serie di punti problematici relativi al rapporto
fra legislazione statale e competenze regionali e degli
enti locali: il legislatore nazionale, nella foga di
consentire ogni tipo di installazione di infrastrutture
non si è fatto scrupolo di "stracciare"
le decine di regolamenti comunali e provinciali, nonché
le stesse leggi regionali in materia di campi elettromagnetici
che, salvo taluni eccessi, avevano dato buona prova
di equilibrio fra principio di precauzione ed irrinunciabilità
di quello che, lo si voglia o meno, sta diventando un
servizio di pubblica utilità.
Il legislatore delegato è andato oltre queste
considerazioni, ritenendo che le infrastrutture di telecomunicazione
siano opere strategiche "di preminente interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese" (art.1 legge 443/2001, richiamato
nell'art. 3 del d.lgs. 198/2002): ciò comporta
conseguenze di non poco momento, in quanto di fatto
espropria le regioni del potere di regolamentare le
modalità di rilascio delle autorizzazioni alla
installazione degli impianti di telecomunicazione. Si
potrebbe in prima battuta pensare ad una auspicabile
operazione di uniformazione e semplificazione delle
procedure e, a ben vedere, questo è sicuramente
uno degli aspetti per i quali il decreto si fa apprezzare;
meno apprezzabili sono invece le disposizioni del secondo
comma dell'art. 3 il quale, con un colpo di spugna,
priva gli enti locali di qualsiasi possibilità
di pianificare, nell'ambito del proprio territorio l'installazione
e la collocazione di tutte le infrastrutture di telecomunicazione,
ad eccezione di quelle relative alle reti di televisione
digitale terrestre.
Viene infatti stabilito che questo tipo di infrastrutture
"sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica
e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale",
con la conseguenza che torri, tralicci e consimili potranno
legittimamente sorgere non solo su edifici di civile
abitazione, ma anche su scuole, asili, ospedali ed in
ogni altro sito che gli operatori di telecomunicazioni
riescano ad accaparrarsi, senza che nessuna obiezione
possa essere mossa da parte degli enti istituzionalmente
deputati alla gestione dell'assetto del territorio comunale.
Questa conseguenza, sicuramente inaccettabile alla luce
delle conquiste che si erano fatte in materia di principio
di precauzione ed in contrasto con la ragionevole prudenza
che si impone in questa materia, già crea qualche
dubbio di compatibilità con il nuovo assetto
di competenze previsto dall'art. 117 della Costituzione,
come modificato dalla c.d. legge sul federalismo.
L'illegittimità diviene però una certezza
nel momento in cui si prevede la possibilità
di derogare "agli strumenti urbanistici e ad ogni
altra disposizione di legge o di regolamento";
vien di fatto da chiedersi a cosa si riferisca l'art.
117 della Costituzione laddove al comma 3, nell'elencare
le materie oggetto di potestà legislativa concorrente
fra Regioni e Stato, fa riferimento al "governo
del territorio". Le alternative a questo punto
divengono molto poche ove si consideri che in tale materia,
come nelle altre di competenza concorrente, lo Stato
dovrebbe limitarsi, ove lo ritenga, a dettare i principi
fondamentali, spettando invece alle regioni la potestà
legislativa; il decreto in esame, pertanto, nel consentire
la possibilità di derogare a qualunque disposizione
di legge, fa sì che nessuna voce in capitolo
possano avere le regioni, costrette al ruolo di mere
spettatrici di un affaire che lo Stato ha riservato
all'arbitrio degli operatori.
Quasi superflua è la previsione della derogabilità
delle norme di regolamento - con particolare riferimento
ai numerosi regolamenti comunali emanati in materia
- in considerazione del fatto che, private di voce le
regioni, il principio di sussidiarietà della
potestà regolamentare dei comuni toglie fiato
altresì ai comuni; ciò tra l'altro in
contrasto con una recentissima pronuncia del Consiglio
di Stato (sent. N. 4096 del 06.08.2002) ove si afferma
che "l'introduzione di misure tipicamente di governo
del territorio (distanze, altezze, localizzazioni ecc.)
trova giustificazione solo se sia conforme al principio
di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico
edilizie esercitate e sia sorretta da una sufficiente
motivazione sulla base di risultanze, acquisite attraverso
un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza
della misura e la sua idoneità al fine perseguito",
nella sostanza affermando che le limitazioni nell'utilizzo
del territorio devono sempre ritenersi consentite laddove
rispondano a criteri di ragionevolezza e di idoneità
dei mezzi rispetto alle finalità. A scanso di
equivoci, il legislatore ha ritenuto di spazzare il
campo da ogni possibile dubbio ed incertezza, togliendo
ai comuni qualunque competenza urbanistica in materia
di antenne. Mettiamole dappertutto!
A queste censure non potrà certo opporsi il rilievo,
prevedibile, che le disposizioni incidano su settori
riservati alla esclusiva competenza statale: analizzando
lettera per lettera le previsioni dell'art. 117 si arguisce
che, sebbene possano venire in causa materie quali la
tutela della concorrenza (lett. e) e la tutela dell'ambiente
(lett. s), sicuramente riservate alla legislazione esclusiva
dello Stato, è altresì vero che trattasi
nel primo caso (concorrenza) di un aspetto marginale
del decreto e, nel secondo caso (ambiente), di una materia
che, come la Corte Costituzionale ha già avuto
modo di chiarire, non si configura "come 'materia'
in senso stretto, poiché in alcuni casi si tratta
più esattamente di competenze del legislatore
statale idonee ad investire una pluralità di
materie" (Corte Cost., sent. 407 del 2002). È
innegabile che il governo del territorio demandato dalla
Costituzione alle regioni non è fine a se stesso,
ma deve perseguire finalità di tutela dei beni
primari, dalla stessa Costituzione indicati, fra i quali
rientrano senz'altro la tutela della salute dei cittadini
- peraltro già compresa nella competenza legislativa
concorrente - e dell'ambiente.
Ne consegue che la tutela dell'ambiente è solo
apparentemente riservata alla competenza esclusiva dello
Stato, mentre in realtà trattasi di obiettivo
che deve permeare di sé tutti i provvedimenti
normativi, qualunque sia l'entità che li emana.
Cancellare d'un colpo questi strumenti di garanzia,
particolarmente vicini ai cittadini perché in
grado, a differenza di una legge nazionale, di prendere
in considerazione le esigenze di protezione e di tutela
sia dell'intero territorio comunale, sia del singolo
quartiere o edificio, significa privare il Paese di
un efficace stanza di compensazione fra esigenze di
tutela della salute e dell'ambiente e le pur legittime
esigenze di efficienza dei servizi di telecomunicazioni.
Le agevolazioni nelle procedure autorizzaztorie
Le procedure autorizzatorie riguardanti
l'installazione degli impianti radioelettrici per telecomunicazione
sono disciplinate dagli artt. 4 e 5 del decreto.
Entrando nello specifico, all'art. 4 comma 1 del decreto
è evidenziato come restino in ogni caso di competenza
degli enti locali - privati di ogni potere - il rilascio
delle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture
per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
di emissione di questi ultimi (comprendenti anche gli
impianti di nuova generazione "UMTS") previo
accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo
indicato dalla regione, della compatibilità del
progetto con i limiti di esposizione, secondo quanto
prescritto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Se apparentemente nulla sembra essere mutato rispetto
alle pratiche correnti sino ad oggi, pur tuttavia un'analisi
più attenta e complessiva evidenzia alcune carenze
e pesanti contraddizioni con la normativa di riferimento.
In primis va rilevato che nonostante il decreto faccia
riferimento, per quanto riguarda i limiti di esposizione,
ai valori prescritti dalla legge 36/2001, la stessa
non prescrive alcun limite, rinviando tale norma a decreti
attuativi successivi alla sua pubblicazione che a tutt'oggi
non risultano ancora emanati.
Sarebbe stato quindi più sensato provvedere,
contestualmente alla pubblicazione di questo provvedimento
normativo, alla pubblicazione dei decreti necessari
ad esplicitare i nuovi valori di campo elettromagnetico
di attenzione che debbono essere rispettati dagli operatori
di telecomunicazione.
In mancanza di tali decreti continuerà comunque
farsi riferimento, ex art. 14 l. 36/2001, ai valori
prescritti dal DM 381/98 che allo stato attuale rimane
l'ultimo baluardo in difesa del famigerato principio
di precauzione tanto decantato ma poco attuato.
La procedura amministrativa da seguire è alquanto
lineare e consentirà in poco tempo di ottenere
le autorizzazioni. Vediamo in un elenco di 5 punti gli
step che saranno seguiti:
1. presentazione dell'istanza
conforme agli allegati A e B (quest'ultimo per gli
impianti con potenza inferiore a 20W) all'ente locale
competente ed all'ARPA;
2. l'ARPA deve pronunciarsi entro 20 giorni dal ricevimento
della comunicazione (unico controllo di natura ambientale
effettuato sul progetto);
3. entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, il
responsabile del procedimento dell'ente locale può
chiedere l'integrazione della documentazione e può
farlo per una sola volta;
4. entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, qualora
l'amministrazione interessata abbia espresso motivato
dissenso al rilascio di autorizzazione, può
convocare una conferenza di servizi, della cui composizione
si dirà oltre. La conferenza di servizi deve
pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione;
5. entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza deve
essere emesso il provvedimento autorizzatorio o comunque
l'istanza si riterra' accettata qualora nello stesso
termine non sia stato comunicato un provvedimento
di diniego.
Viene da sé domandarsi quale
tipologia di controlli dovranno essere effettuati dall'ente
locale sulla documentazione presentata dall'operatore
di telecomunicazioni: a prima vista sembrerebbe che
debba limitarsi a verificare semplicemente la documentazione
depositata senza ulteriori analisi, senza alcuna possibilità
di intervenire concretamente sul progetto anche per
i motivi che saranno analizzati successivamente con
riferimento alla conferenza di servizi.
Da un punto di vista più prettamente tecnico,
invece, ciò che desta maggiore preoccupazione
è la differenziazione nelle procedure autorizzaztorie,
tra le antenne con potenza in ingresso maggiori di 20W
- le quali necessitano di un accurata documentazione
tecnica comprendente sin anche valutazioni teoriche
del campo prodotto e misurazioni del fondo elettromagnetico
- e quelle minori di 20W che al contrario necessitano
della semplice DIA, Dichiarazione di Inizio Attività.
Se da un alto è apprezzabile l'aspirazione a
voler omogeneizzare le metodologie di valutazione degli
impatti sulla salute e le procedure da seguire per poter
procedere all'istallazione, al fine di evitare differenze
anche sostanziali tra regione e regione, resta però
del tutto incomprensibile la volontà a discriminare
impianti radioelettrici nelle due categorie sopra citate.
Il motivo è presto detto: il fatto che un antenna
abbia potenza minore di 20 W non vuol dire assicurare
che il suo contributo, se pur piccolo, sommato con le
emissioni di altri impianti vicini, non faccia balzare
i valori del campo al disopra della soglia di attenzione.
La misurazione del fondo EM, congiuntamente alle stime
teoriche del campo, rimangono lo strumento di controllo
più efficace per valutare la compatibilità
dell'impianto, agevolando anche nel contempo l'attività
degli organi di controllo preposti.
Ci si può allora domandare su quali basi tecniche
l'ARPA, o chi per esso, potrà valutare la conformità
dell'impianto alle norme in caso di antenne con potenza
minore del limite fissato dal decreto per le quali,
come sarà chiaro, non è necessaria la
misurazione del fondo EM.
Tra l'altro il valore discriminatorio di 20W è
ben al di sopra degli standard di potenza degli impianti
radioelettrici per la telecomunicazione di nuova generazione
che si stanno già installando; in particolare,
le nuove tecnologie UMTS funzioneranno con potenze non
superiori a 5W per dipolo.
Il rischio imminente sarà quello che molte antenne
operati con potenze oggi al disopra dei 20W abbasseranno
il loro valore poco al disotto del limite per sfuggire
a tutte le procedure autorizzatorie e, se a questo si
aggiunge che praticamente tutti gli impianti UMTS necessiteranno
della sola DIA, si comprende come nel futuro prossimo
il rischio è quello di avere un aumento vertiginoso
del fondo elettromagnetico, a tutto discapito della
prevenzione sulla salute.
Un'ulteriore osservazione prettamente tecnica riguarda
le norme di buon operato relative all'installazione
degli impianti ed alle modalità di misurazione.
In particolare, il presente decreto fa riferimento per
tali norme alla "Guida CEI 211-10". Premesso
che il Comitato Elettrotecnico Italino (CEI) è
senza dubbio accreditato e collaudato come ente di riferimento
per indirizzi tecnico-normativi in Italia, si deve altresì
osservare che per la realizzazione della su menzionata
guida, il gruppo di lavoro era costituito unicamente
da rappresentanti e progettisti dei gestori della telefonia
e da rappresentanti degli organi di controllo, senza
alcun coinvolgimento di tecnici provenienti da organizzazioni
non-governative impegnate nel settore, viste le delicate
implicazioni anche e soprattutto sanitarie che il problema
comporta.
Un'ultima nota meritevole di attenzione, con riferimento
alla procedura di rilascio dell'autorizzazione riguarda
l'art. 5, comma 5, che stabilisce le procedure da adottare
in caso di "motivato dissenso" da parte dell'amministrazione
interessata riguardo l'installazione di specifici impianti
radioelettrici. Tale comma stabilisce che l'amministrazione
convoca una conferenza di servizi, alla quale prendono
parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti
locali interessati, nonché i soggetti preposti
ai controlli ed un rappresentante dell'Amministrazione
dissenziente.
Continua a non comprendersi, stando a quanto detto sino
ad ora e sulla base dell'art. 3 comma 2, quali competenze
in ultima analisi rimangono ad uso ad una amministrazione
in materia, visto che ogni sua disposizione (strumenti
urbanistici, sanitari ecc) è d'ora in poi privata
di ogni efficacia nei confronti di una qualunque istanza
di istallazione. In particolare va notato come nella
conferenza di servizi il motivato dissenso può
esser superato con una deliberazione adottata a maggioranza
semplice e che pertanto l'unica voce dissenziente verrà
definitivamente messa a tacere; ove poi si tratti di
un dissenso espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o del
patrimonio storico-artistico, a decidere sarà
competente il Consiglio dei Ministri: un organo ancor
più lontano dalla realtà locale!
È appena il caso di osservare come la rappresentanza
di movimenti cittadini, associazioni ambientaliste sia
totalmente assente tanto nel procedimento amministrativo
che nella composizione della conferenza, manifestando
chiaramente, ancora una volta, l'intenzione del legislatore
di voler escludere i cittadini dalle decisioni su questioni
che in ultima analisi riguardano lo stato della loro
salute e del loro territorio.
Il diritto di
agire nelle mani dell'operatore di telecomunicazioni
Un'ulteriore strappo alle possibili
difese del comune cittadino a tutela dei propri interessi
è la previsione dell'art. 11 del decreto, rubricato
"Limitazioni legali alla proprietà privata"
ove, attraverso la modifica del DPR 156/1973 all'art.
232 si ampliano i poteri dell'operatore di telecomunicazioni
incaricato del servizio, concedendogli di fatto di poter
agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture. Tale modifica va letta in correlazione
con l'art. 3 comma 3 del Decreto che assimila le infrastrutture
disciplinate agli articoli 7, 8 e 9 ad opere di urbanizzazione
primaria che restano, tuttavia, "di proprietà
dei rispettivi operatori". Di conseguenza, ogni
qualvolta dovessero sorgere dei contrasti fra il soggetto
proprietario dell'area ove devono essere installate
le infrastrutture e l'operatore che deve provvedere
alla realizzazione, saranno questi due soggetti a dover
risolvere gli eventuali contrasti, chiaramente di fronte
ad un giudice. Si lascia, così facendo, nelle
mani dell'operatore di telecomunicazioni un potere di
tutela per una attività fondata su un diritto
reso disponibile dall'ente che ha valutato positivamente
l'istanza per compiere le attività di cui agli
artt. 7, 8 e 9, che in realtà avrebbe dovuto
essere esercitato dall'ente stesso.
Le disposizioni
finali ovvero la fine di uno strumento di tutela
Infine, le disposizioni finali del
decreto hanno sancito definitivamente la scomparsa della
Valutazione di Impatto Ambientale, quale procedura di
qualificazione degli effetti sull'ambiente delle infrastrutture.
Difatti il quarto comma del decreto ha abrogato l'art.
2-bis della legge 1 luglio 1997 n. 189 che prevedeva
che le società gestori gli impianti radioelettrici
garantissero la compatibilità delle infrastrutture
stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari
per la popolazione e che l'installazione delle infrastrutture
doveva essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione
di impatto ambientale.
In realtà la Valutazione di Impatto Ambientale
sugli impianti radioelettrici era venuta meno già
in diversi provvedimenti che disciplinavano a livello
regionale e locale l'installazione di queste infrastrutture,
anche sulla scorta delle interpretazioni della giurisprudenza.
Di fatto, come abbiamo potuto vedere, resta a livello
ambientale il solo controllo dell'ARPA, che deve necessariamente
esprimersi nel termine massimo di 20 giorni dalla domanda
di autorizzazione o dalla resuscitata Dichiarazione
di Inizio Attività nel caso si tratti di installazioni
con tecnologia UMTS.
Nello stesso articolo si procede a qualificare tutte
le istanze di autorizzazione alla realizzazione ed installazione
effettuate antecedentemente alla entrata in vigore del
decreto, relative agli impianti UMTS e simili con potenza
inferiore a 20 watt, come denuncie di inizio attività,
agevolando la immediata realizzazione di impianti che
erano in stand-by.
I dubbi
Resta a questo punto un forte dubbio sull'adeguata diffusione
delle infrastrutture, obiettivo, come visto, sancito
nell'art. 1 del decreto. Quali saranno le garanzie per
un non aumento dei campi elettromagnetici e per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità definiti nel DM 381/98?
Quando saranno disponibili i decreti attuativi della
legge 36/2001, richiamata nel Decreto, tanto per i limiti
di emissione che per gli obiettivi di qualità,
ma di fatto, dopo più di un anno dalla sua pubblicazione,
ancora inapplicabile? Cosa diverranno le nostre città,
se si pensa che le tecnologie UMTS necessitano tecnicamente
di un maggior numero di installazioni per raggiungere
i propri utenti?
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