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NORMATIVA E GIURISPRUDENZA a cura dell'Avv. Antonio de Feo WWF ITALIA SEZ. DI MOLFETTA
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Giurisprudenza

IL DECRETO GASPARRI: UNO SCHIAFFO AI CITTADINI
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MOLFETTA

 

DPCM 8 luglio 2003 - G.U. 28.08.2003 n. 199

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 8 luglio 2003, in applicazione del art. 4 comma 2 della L. 36/2001 sono stati definiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità e le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici compresi nelle frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.
Il provvedimento si compone di sette articoli e tre allegati. Nell'allegato A sono specificate alcune definizioni di termini tecnici. Nell'allegato C sono definite le metodologie per la "riduzione a conformità" dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti. Deve dirsi n merito a tele metodologia, che il legislatore si è limitato a ricopiare quanto già definito dal DM 381/1998.
Particolare attenzione merita l'allegato B che si compone a sua volta di tre Tabelle.
Nella tabella 1 sono specificati i limiti di esposizione, mentre, nella tabella 2 sono specificati i valori di attenzione per tutte quelle esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Anche in questo caso deve dirsi che il legislatore ha lasciato invariato il valore di attenzione, fissato in 6 V/m, come già previsto nel DM 381/1998.
Infine, nella tabella 3, sono determinati gli obiettivi di qualità e sono stati fissati nel valore di 6 V/m. La differenza fra con il limite fissato per i valori di attenzione è che il valore degli obiettivi di qualità va applicato in tutto il territorio e non solo nel caso di presenza di edifici adibiti s permanenze superiori a quattro ore.
Resta chiaro che si tratta per l'appunto di un obiettivo e che sarà compito degli Enti locali sviluppare pianificazioni volte a raggiungerlo.
Ulteriori approfondimenti di natura tecnica, in particolar modo sui valori specificati in Tabella 1 per i limiti di esposizione che presentano dubbi di carattere scientifico-matematico, possono approfondirsi nelle pagine della "Tecnologia"

Approfondimenti Tecnici

 

DPCM 8 luglio 2003 - G.U. 29.08.2003 n. 200

Con un giorno di ritardo, precisamente il 29.08.2003, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del DPCM 8 luglio 2003, in applicazione del art. 4 comma 2 della L. 36/2001 sono stati definiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità e le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione dei campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz ) generati dagli elettrodotti.
Con la pubblicazione di tale provvedimento sono stati abrogati i DPCM 23.04.1992 e 28.09.1995 che disciplinavano la materia tanto per la definizione dei limiti quanto per le norme tecniche procedurali di attuazione.
L'odierno provvedimento si compone anch'esso come il "gemello del giorno prima" di sette articoli ma di un unico allegato. In quest'ultimo sono specificate alcune definizioni di termini tecnici.
I limiti di esposizione ed i valori di attenzione sono stabiliti nell'art. 3 e sono così definiti:


Misure
Induzione magnetica
Campo elettrico
Limite di esposizione
100 µT (µT = microtesla)
5 kV/m
Valori di attenzione
10 µT (µT = microtesla)
-

 

Per quanto concerne gli obiettivi di qualità, il legislatore ha prescritto che nella progettazione di nuovi elettrodotti nelle vicinanze di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore nonché nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree sopra richiamate, qualora queste siano in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, il limite sia fissato in 3 µT (µT = microtesla) ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz.
Le tecniche di misurazione sono disciplinate dall'art. 5 del DPCM ed il testo legislativo rimanda alla nomativa CEI, precisamnte alla norma CEI 211-6 del 2001-01.
Ulteriori approfondimenti di natura tecnica possono approfondirsi nelle pagine della "Tecnologia"

Approfondimenti Tecnici

 

 

IL DECRETO GASPARRI: UNO SCHIAFFO AI CITTADINI

di A. de Feo - C. Giancaspro - M. Altomare

L'attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità alle diverse istituzioni dello Stato, effettuata dalla legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22.02.2001, viene, in un solo atto votato al principio del mercato effettivamente concorrenziale, ad essere cancellata dal nuovo Decreto Legislativo detto "Gasparri" 198/2002.
Il senso di responsabilità che lentamente si era fatto strada nella coscienza collettiva dell'uomo, derivante dalla capacità acquisita di poter modificare l'ambiente in cui viviamo, e che ci aveva portato, sulla scorta del principio di precauzione, ad essere uno dei pochissimi Paesi dell'Unione Europea e non solo, dotati di una normativa che, seppur monca dei decreti applicativi, aveva di fatto creato i presupposti per una regolamentazione tanto sostenibile quanto finalizzata, soprattutto, alla tutela della salute dei cittadini, è oggi posto di fronte ad una liberalizzazione assoluta dell'installazione di infrastrutture generatrici di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Le lotte di associazioni, comitati e singoli cittadini con un unico ceffone sono state messe da parte.
Tale atto è stato compiuto dallo Stato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002 del decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198 i cui obiettivi sono molto chiari e possono riassumersi, in particolare, nei seguenti quattro punti dei dieci previsti:

a. agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;
b. assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;
c. assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
d. favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale.
 
È evidente come l'obiettivo del decreto sia quello di consentire lo sviluppo di un mercato che, oggettivamente, non sembra mai essere stato in crisi. Già nell'epigrafe stessa del decreto è possibile rinvenire tale preciso indirizzo: "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 4".
Ora, stante la necessità - in qualche modo misurata - che ha portato alla pubblicazione di questo strumento di politica economica - non potrebbe essere altrimenti data la sua forte connotazione economica - nei termini in cui è stato realizzato non è chiaro come debba farsi, fra gli obiettivi previsti, a tutelare l'ambiente, a raggiungere gli obiettivi di qualità prefissati dalla legge 36/2001 e soprattutto a tutelare la salute dei cittadini che in questo confronto, prima ancora dell'ambiente, sono soggetti passivi sottoposti a possibili forme e fonti di inquinamento pericolose.
Il dubbio sorge in particolare nel stesso momento in cui si identifica fra gli obiettivi del decreto quello di "un'adeguata diffusione delle infrastrutture", senza definire metodologie o sistemi per monitorare questa adeguata diffusione. Il pericolo che possano essere realizzate un numero esagerato di infrastrutture è altissimo. Tanto più che all'art. 3, comma 2, del decreto si precisa che le infrastrutture elencate e specificate all'art. 4 comma 1 sono "compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento": in merito torneremo in seguito.
Il decreto si compone di 14 articoli e 4 allegati attraverso i quali si mettono a tacere, tra l'altro, le disparate pronunce dei TAR, del Consiglio di Stato e della Cassazione che, nel silenzio quasi assoluto del legislatore, avevano, in applicazione dei principi della Costituzione e del buon senso in qualche caso, indicato delle strade percorribili per uno sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione sostenibile per la popolazione e non dannoso economicamente per le società gestori.
Abbiamo ritenuto opportuno effettuare una analisi approfondita dei diversi argomenti che caratterizzano il testo del Decreto, cercando nel modo più obiettivo possibile di disegnarne i connotati.

Lo scippo delle funzioni agli enti locali

Il decreto si contraddistingue innanzitutto per una serie di punti problematici relativi al rapporto fra legislazione statale e competenze regionali e degli enti locali: il legislatore nazionale, nella foga di consentire ogni tipo di installazione di infrastrutture non si è fatto scrupolo di "stracciare" le decine di regolamenti comunali e provinciali, nonché le stesse leggi regionali in materia di campi elettromagnetici che, salvo taluni eccessi, avevano dato buona prova di equilibrio fra principio di precauzione ed irrinunciabilità di quello che, lo si voglia o meno, sta diventando un servizio di pubblica utilità.
Il legislatore delegato è andato oltre queste considerazioni, ritenendo che le infrastrutture di telecomunicazione siano opere strategiche "di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese" (art.1 legge 443/2001, richiamato nell'art. 3 del d.lgs. 198/2002): ciò comporta conseguenze di non poco momento, in quanto di fatto espropria le regioni del potere di regolamentare le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di telecomunicazione. Si potrebbe in prima battuta pensare ad una auspicabile operazione di uniformazione e semplificazione delle procedure e, a ben vedere, questo è sicuramente uno degli aspetti per i quali il decreto si fa apprezzare; meno apprezzabili sono invece le disposizioni del secondo comma dell'art. 3 il quale, con un colpo di spugna, priva gli enti locali di qualsiasi possibilità di pianificare, nell'ambito del proprio territorio l'installazione e la collocazione di tutte le infrastrutture di telecomunicazione, ad eccezione di quelle relative alle reti di televisione digitale terrestre.
Viene infatti stabilito che questo tipo di infrastrutture "sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale", con la conseguenza che torri, tralicci e consimili potranno legittimamente sorgere non solo su edifici di civile abitazione, ma anche su scuole, asili, ospedali ed in ogni altro sito che gli operatori di telecomunicazioni riescano ad accaparrarsi, senza che nessuna obiezione possa essere mossa da parte degli enti istituzionalmente deputati alla gestione dell'assetto del territorio comunale. Questa conseguenza, sicuramente inaccettabile alla luce delle conquiste che si erano fatte in materia di principio di precauzione ed in contrasto con la ragionevole prudenza che si impone in questa materia, già crea qualche dubbio di compatibilità con il nuovo assetto di competenze previsto dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla c.d. legge sul federalismo.
L'illegittimità diviene però una certezza nel momento in cui si prevede la possibilità di derogare "agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento"; vien di fatto da chiedersi a cosa si riferisca l'art. 117 della Costituzione laddove al comma 3, nell'elencare le materie oggetto di potestà legislativa concorrente fra Regioni e Stato, fa riferimento al "governo del territorio". Le alternative a questo punto divengono molto poche ove si consideri che in tale materia, come nelle altre di competenza concorrente, lo Stato dovrebbe limitarsi, ove lo ritenga, a dettare i principi fondamentali, spettando invece alle regioni la potestà legislativa; il decreto in esame, pertanto, nel consentire la possibilità di derogare a qualunque disposizione di legge, fa sì che nessuna voce in capitolo possano avere le regioni, costrette al ruolo di mere spettatrici di un affaire che lo Stato ha riservato all'arbitrio degli operatori.
Quasi superflua è la previsione della derogabilità delle norme di regolamento - con particolare riferimento ai numerosi regolamenti comunali emanati in materia - in considerazione del fatto che, private di voce le regioni, il principio di sussidiarietà della potestà regolamentare dei comuni toglie fiato altresì ai comuni; ciò tra l'altro in contrasto con una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (sent. N. 4096 del 06.08.2002) ove si afferma che "l'introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni ecc.) trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico edilizie esercitate e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze, acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità al fine perseguito", nella sostanza affermando che le limitazioni nell'utilizzo del territorio devono sempre ritenersi consentite laddove rispondano a criteri di ragionevolezza e di idoneità dei mezzi rispetto alle finalità. A scanso di equivoci, il legislatore ha ritenuto di spazzare il campo da ogni possibile dubbio ed incertezza, togliendo ai comuni qualunque competenza urbanistica in materia di antenne. Mettiamole dappertutto!
A queste censure non potrà certo opporsi il rilievo, prevedibile, che le disposizioni incidano su settori riservati alla esclusiva competenza statale: analizzando lettera per lettera le previsioni dell'art. 117 si arguisce che, sebbene possano venire in causa materie quali la tutela della concorrenza (lett. e) e la tutela dell'ambiente (lett. s), sicuramente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, è altresì vero che trattasi nel primo caso (concorrenza) di un aspetto marginale del decreto e, nel secondo caso (ambiente), di una materia che, come la Corte Costituzionale ha già avuto modo di chiarire, non si configura "come 'materia' in senso stretto, poiché in alcuni casi si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie" (Corte Cost., sent. 407 del 2002). È innegabile che il governo del territorio demandato dalla Costituzione alle regioni non è fine a se stesso, ma deve perseguire finalità di tutela dei beni primari, dalla stessa Costituzione indicati, fra i quali rientrano senz'altro la tutela della salute dei cittadini - peraltro già compresa nella competenza legislativa concorrente - e dell'ambiente.
Ne consegue che la tutela dell'ambiente è solo apparentemente riservata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre in realtà trattasi di obiettivo che deve permeare di sé tutti i provvedimenti normativi, qualunque sia l'entità che li emana.
Cancellare d'un colpo questi strumenti di garanzia, particolarmente vicini ai cittadini perché in grado, a differenza di una legge nazionale, di prendere in considerazione le esigenze di protezione e di tutela sia dell'intero territorio comunale, sia del singolo quartiere o edificio, significa privare il Paese di un efficace stanza di compensazione fra esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e le pur legittime esigenze di efficienza dei servizi di telecomunicazioni.

Le agevolazioni nelle procedure autorizzaztorie

Le procedure autorizzatorie riguardanti l'installazione degli impianti radioelettrici per telecomunicazione sono disciplinate dagli artt. 4 e 5 del decreto.
Entrando nello specifico, all'art. 4 comma 1 del decreto è evidenziato come restino in ogni caso di competenza degli enti locali - privati di ogni potere - il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi (comprendenti anche gli impianti di nuova generazione "UMTS") previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, secondo quanto prescritto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Se apparentemente nulla sembra essere mutato rispetto alle pratiche correnti sino ad oggi, pur tuttavia un'analisi più attenta e complessiva evidenzia alcune carenze e pesanti contraddizioni con la normativa di riferimento.
In primis va rilevato che nonostante il decreto faccia riferimento, per quanto riguarda i limiti di esposizione, ai valori prescritti dalla legge 36/2001, la stessa non prescrive alcun limite, rinviando tale norma a decreti attuativi successivi alla sua pubblicazione che a tutt'oggi non risultano ancora emanati.
Sarebbe stato quindi più sensato provvedere, contestualmente alla pubblicazione di questo provvedimento normativo, alla pubblicazione dei decreti necessari ad esplicitare i nuovi valori di campo elettromagnetico di attenzione che debbono essere rispettati dagli operatori di telecomunicazione.
In mancanza di tali decreti continuerà comunque farsi riferimento, ex art. 14 l. 36/2001, ai valori prescritti dal DM 381/98 che allo stato attuale rimane l'ultimo baluardo in difesa del famigerato principio di precauzione tanto decantato ma poco attuato.
La procedura amministrativa da seguire è alquanto lineare e consentirà in poco tempo di ottenere le autorizzazioni. Vediamo in un elenco di 5 punti gli step che saranno seguiti:

1. presentazione dell'istanza conforme agli allegati A e B (quest'ultimo per gli impianti con potenza inferiore a 20W) all'ente locale competente ed all'ARPA;
2. l'ARPA deve pronunciarsi entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione (unico controllo di natura ambientale effettuato sul progetto);
3. entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento dell'ente locale può chiedere l'integrazione della documentazione e può farlo per una sola volta;
4. entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, qualora l'amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso al rilascio di autorizzazione, può convocare una conferenza di servizi, della cui composizione si dirà oltre. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione;
5. entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza deve essere emesso il provvedimento autorizzatorio o comunque l'istanza si riterra' accettata qualora nello stesso termine non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Viene da sé domandarsi quale tipologia di controlli dovranno essere effettuati dall'ente locale sulla documentazione presentata dall'operatore di telecomunicazioni: a prima vista sembrerebbe che debba limitarsi a verificare semplicemente la documentazione depositata senza ulteriori analisi, senza alcuna possibilità di intervenire concretamente sul progetto anche per i motivi che saranno analizzati successivamente con riferimento alla conferenza di servizi.
Da un punto di vista più prettamente tecnico, invece, ciò che desta maggiore preoccupazione è la differenziazione nelle procedure autorizzaztorie, tra le antenne con potenza in ingresso maggiori di 20W - le quali necessitano di un accurata documentazione tecnica comprendente sin anche valutazioni teoriche del campo prodotto e misurazioni del fondo elettromagnetico - e quelle minori di 20W che al contrario necessitano della semplice DIA, Dichiarazione di Inizio Attività.
Se da un alto è apprezzabile l'aspirazione a voler omogeneizzare le metodologie di valutazione degli impatti sulla salute e le procedure da seguire per poter procedere all'istallazione, al fine di evitare differenze anche sostanziali tra regione e regione, resta però del tutto incomprensibile la volontà a discriminare impianti radioelettrici nelle due categorie sopra citate.
Il motivo è presto detto: il fatto che un antenna abbia potenza minore di 20 W non vuol dire assicurare che il suo contributo, se pur piccolo, sommato con le emissioni di altri impianti vicini, non faccia balzare i valori del campo al disopra della soglia di attenzione.
La misurazione del fondo EM, congiuntamente alle stime teoriche del campo, rimangono lo strumento di controllo più efficace per valutare la compatibilità dell'impianto, agevolando anche nel contempo l'attività degli organi di controllo preposti.
Ci si può allora domandare su quali basi tecniche l'ARPA, o chi per esso, potrà valutare la conformità dell'impianto alle norme in caso di antenne con potenza minore del limite fissato dal decreto per le quali, come sarà chiaro, non è necessaria la misurazione del fondo EM.
Tra l'altro il valore discriminatorio di 20W è ben al di sopra degli standard di potenza degli impianti radioelettrici per la telecomunicazione di nuova generazione che si stanno già installando; in particolare, le nuove tecnologie UMTS funzioneranno con potenze non superiori a 5W per dipolo.
Il rischio imminente sarà quello che molte antenne operati con potenze oggi al disopra dei 20W abbasseranno il loro valore poco al disotto del limite per sfuggire a tutte le procedure autorizzatorie e, se a questo si aggiunge che praticamente tutti gli impianti UMTS necessiteranno della sola DIA, si comprende come nel futuro prossimo il rischio è quello di avere un aumento vertiginoso del fondo elettromagnetico, a tutto discapito della prevenzione sulla salute.
Un'ulteriore osservazione prettamente tecnica riguarda le norme di buon operato relative all'installazione degli impianti ed alle modalità di misurazione.
In particolare, il presente decreto fa riferimento per tali norme alla "Guida CEI 211-10". Premesso che il Comitato Elettrotecnico Italino (CEI) è senza dubbio accreditato e collaudato come ente di riferimento per indirizzi tecnico-normativi in Italia, si deve altresì osservare che per la realizzazione della su menzionata guida, il gruppo di lavoro era costituito unicamente da rappresentanti e progettisti dei gestori della telefonia e da rappresentanti degli organi di controllo, senza alcun coinvolgimento di tecnici provenienti da organizzazioni non-governative impegnate nel settore, viste le delicate implicazioni anche e soprattutto sanitarie che il problema comporta.
Un'ultima nota meritevole di attenzione, con riferimento alla procedura di rilascio dell'autorizzazione riguarda l'art. 5, comma 5, che stabilisce le procedure da adottare in caso di "motivato dissenso" da parte dell'amministrazione interessata riguardo l'installazione di specifici impianti radioelettrici. Tale comma stabilisce che l'amministrazione convoca una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché i soggetti preposti ai controlli ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
Continua a non comprendersi, stando a quanto detto sino ad ora e sulla base dell'art. 3 comma 2, quali competenze in ultima analisi rimangono ad uso ad una amministrazione in materia, visto che ogni sua disposizione (strumenti urbanistici, sanitari ecc) è d'ora in poi privata di ogni efficacia nei confronti di una qualunque istanza di istallazione. In particolare va notato come nella conferenza di servizi il motivato dissenso può esser superato con una deliberazione adottata a maggioranza semplice e che pertanto l'unica voce dissenziente verrà definitivamente messa a tacere; ove poi si tratti di un dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o del patrimonio storico-artistico, a decidere sarà competente il Consiglio dei Ministri: un organo ancor più lontano dalla realtà locale!
È appena il caso di osservare come la rappresentanza di movimenti cittadini, associazioni ambientaliste sia totalmente assente tanto nel procedimento amministrativo che nella composizione della conferenza, manifestando chiaramente, ancora una volta, l'intenzione del legislatore di voler escludere i cittadini dalle decisioni su questioni che in ultima analisi riguardano lo stato della loro salute e del loro territorio.

Il diritto di agire nelle mani dell'operatore di telecomunicazioni

Un'ulteriore strappo alle possibili difese del comune cittadino a tutela dei propri interessi è la previsione dell'art. 11 del decreto, rubricato "Limitazioni legali alla proprietà privata" ove, attraverso la modifica del DPR 156/1973 all'art. 232 si ampliano i poteri dell'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio, concedendogli di fatto di poter agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. Tale modifica va letta in correlazione con l'art. 3 comma 3 del Decreto che assimila le infrastrutture disciplinate agli articoli 7, 8 e 9 ad opere di urbanizzazione primaria che restano, tuttavia, "di proprietà dei rispettivi operatori". Di conseguenza, ogni qualvolta dovessero sorgere dei contrasti fra il soggetto proprietario dell'area ove devono essere installate le infrastrutture e l'operatore che deve provvedere alla realizzazione, saranno questi due soggetti a dover risolvere gli eventuali contrasti, chiaramente di fronte ad un giudice. Si lascia, così facendo, nelle mani dell'operatore di telecomunicazioni un potere di tutela per una attività fondata su un diritto reso disponibile dall'ente che ha valutato positivamente l'istanza per compiere le attività di cui agli artt. 7, 8 e 9, che in realtà avrebbe dovuto essere esercitato dall'ente stesso.

Le disposizioni finali ovvero la fine di uno strumento di tutela

Infine, le disposizioni finali del decreto hanno sancito definitivamente la scomparsa della Valutazione di Impatto Ambientale, quale procedura di qualificazione degli effetti sull'ambiente delle infrastrutture. Difatti il quarto comma del decreto ha abrogato l'art. 2-bis della legge 1 luglio 1997 n. 189 che prevedeva che le società gestori gli impianti radioelettrici garantissero la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione e che l'installazione delle infrastrutture doveva essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.
In realtà la Valutazione di Impatto Ambientale sugli impianti radioelettrici era venuta meno già in diversi provvedimenti che disciplinavano a livello regionale e locale l'installazione di queste infrastrutture, anche sulla scorta delle interpretazioni della giurisprudenza. Di fatto, come abbiamo potuto vedere, resta a livello ambientale il solo controllo dell'ARPA, che deve necessariamente esprimersi nel termine massimo di 20 giorni dalla domanda di autorizzazione o dalla resuscitata Dichiarazione di Inizio Attività nel caso si tratti di installazioni con tecnologia UMTS.
Nello stesso articolo si procede a qualificare tutte le istanze di autorizzazione alla realizzazione ed installazione effettuate antecedentemente alla entrata in vigore del decreto, relative agli impianti UMTS e simili con potenza inferiore a 20 watt, come denuncie di inizio attività, agevolando la immediata realizzazione di impianti che erano in stand-by.

I dubbi


Resta a questo punto un forte dubbio sull'adeguata diffusione delle infrastrutture, obiettivo, come visto, sancito nell'art. 1 del decreto. Quali saranno le garanzie per un non aumento dei campi elettromagnetici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti nel DM 381/98? Quando saranno disponibili i decreti attuativi della legge 36/2001, richiamata nel Decreto, tanto per i limiti di emissione che per gli obiettivi di qualità, ma di fatto, dopo più di un anno dalla sua pubblicazione, ancora inapplicabile? Cosa diverranno le nostre città, se si pensa che le tecnologie UMTS necessitano tecnicamente di un maggior numero di installazioni per raggiungere i propri utenti?

 
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