G.U.
n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150
D.Lgs
1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni
elettroniche
(Estratto)
CAPO
V
DISPOSIZIONI RELATIVE A RETI ED IMPIANTI
Art. 86
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti
di passaggio
1. Le autorità competenti alla gestione del
suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti
decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche
e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87,
88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione
del diritto
di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero
al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore
autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra
o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato
a fornire reti di comunicazione elettronica diverse
da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati
tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad
ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria
di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
pur restando
di proprietà dei rispettivi operatori, e
ad esse si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, nonchè le disposizioni
a tutela delle servitù militari di cui alla
legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini
di comunicazione elettronica e dei relativi impianti,
le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989,
n. 160, ed al codice della navigazione.
6. L'Autorità vigila affinchè, laddove
le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province,
i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, mantengano la proprietà o il
controllo di imprese che forniscono reti o servizi
di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva
separazione strutturale tra la funzione attinente
alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprietà od al
controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici,
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge
22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare
ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali
del Ministero la descrizione di ciascun impianto
installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato
n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione
delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono
al Ministero copia dei modelli C e D del predetto
allegato n. 13. Il Ministero può delegare
ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici
di tutte le comunicazioni trasmessegli.
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture
di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti,
di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica,
di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate
alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile,
nonchè per reti radio a larga banda punto-multipunto
nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene
autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento,
da parte dell'Organismo competente ad effettuare
i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità
del progetto con i limiti di esposizione, i valori
di attenzione e gli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione
al disposto della citata legge 22 febbraio 2001,
n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione
di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata
all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.
Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio
abilitato a riceverla indica al richiedente il nome
del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello
A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della
sua acquisizione su supporti informatici e destinato
alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli
predittivi conformi alle prescrizioni della CEI,
non appena emanate. In caso di pluralità
di domande, viene data precedenza a quelle presentate
congiuntamente da più operatori. Nel caso
di installazione di impianti, con tecnologia UMTS
od altre, con potenza in singola antenna uguale
od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità sopra indicati,
è sufficiente la denuncia di inizio attività,
conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali
e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato
n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al
comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede
a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere
i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla
data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni
e l'integrazione della documentazione prodotta.
Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a
decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia
espresso motivato dissenso, il responsabile del
procedimento convoca, entro trenta giorni dalla
data di ricezione della domanda, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti
delle Amministrazioni degli Enti locali interessati,
nonché dei soggetti preposti ai controlli
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione
dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato
il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi,
sia espresso da un'Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla
tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione
è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il Codice,
le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di
attività di cui al presente articolo, nonché
quelle relative alla modifica delle caratteristiche
di emissione degli impianti già esistenti,
si intendono accolte qualora, entro novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui
al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento
di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini
più brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi
dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 88
Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica presupponga la realizzazione
di opere civili o, comunque, l'effettuazione di
scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti
interessati sono tenuti a presentare apposita istanza
conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali
e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato
n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva
pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica od integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente
a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento
può convocare, con provvedimento motivato,
una conferenza di servizi, alla quale prendono parte
le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi,
sia espresso da un'Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla
tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione
è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il Codice,
le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione
alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto,
nonchè la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il Comune può mettere a disposizione, direttamente
o per il tramite di una società controllata,
infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e
non
discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza
di servizi, la medesima si intende in ogni caso
accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e
comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore
ai duecento metri, il termine è ridotto a
trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture
di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà
di più Enti, pubblici o privati, l'istanza
di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti
interessati.
Essa può essere valutata in una conferenza
di servizi per ciascun ambito regionale, convocata
dal comune di maggiore dimensione demografica. La
conferenza può essere convocata anche su
iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di
servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza
dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti
di competenza delle singole amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. Della convocazione e dell'esito della conferenza
viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora
il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con
il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93,
nessuna altra indennità è dovuta ai
soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari,
ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza
di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato,
effettuate al fine di installare le infrastrutture
di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere
noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi
a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
al fine di consentire ai titolari di autorizzazione
generale una corretta pianificazione delle rispettive
attività strumentali ed, in specie, delle
attività di installazione delle infrastrutture
di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori
di manutenzione dovranno essere notificati in formato
elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo
delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo
89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un
apposito archivio telematico consultabile dai titolari
dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi
o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo,
sulla base di accordi commerciali a condizioni eque
e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione
che non venga turbato l'esercizio delle rispettive
attività istituzionali.
Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione
elettronica ha il diritto di installare infrastrutture
su proprietà pubbliche o private ovvero al
di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni
in materia di limitazioni legali della proprietà,
servitù ed espropriazione di cui al presente
Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione
di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione
o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione
e condivisione di infrastrutture e di coordinamento
di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166,
e dal comma 3 del presente articolo, quando gli
operatori non dispongano di valide alternative a
causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente,
alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o
alla realizzazione di obiettivi di pianificazione
urbana o rurale, l'Autorità può richiedere
ed eventualmente imporre la condivisione di strutture
o proprietà, compresa la coubicazione fisica,
ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione
elettronica od adottare ulteriori misure volte a
facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto
dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione
ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì
i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione
delle strutture o delle proprietà.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture
di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione
di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori
interessati devono provvedere alla comunicazione
del progetto in formato elettronico al Ministero,
o ad altro Ente delegato, per consentire il suo
inserimento in un apposito archivio telematico,
affinchè sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei
cavi di comunicazione elettronica conformi alle
norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione
in forma elettronica del progetto costituisce un
presupposto per il rilascio delle autorizzazioni
di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni,
a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione
del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati
alla condivisione dello scavo o alla coubicazione
dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare,
con l'operatore che ha già presentato la
propria istanza, l'elaborazione di un piano comune
degli scavi e delle opere.
In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente
pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio della priorità
delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le
disposizioni e le procedure stabilite all'articolo
88.
Art. 90
Pubblica utilità - Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica
ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato,
e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità
di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità,
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica
e le opere accessorie di uso esclusivamente privato
possono essere dichiarati di pubblica utilità
con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove
concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili
necessari alla realizzazione degli impianti e delle
opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi
la procedura di esproprio prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Tale procedura può essere esperita dopo che
siano andati falliti, o non sia stato possibile
effettuare, i tentativi di bonario componimento
con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita
offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici
erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica
di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi
senza appoggio possono passare, anche senza il consenso
del proprietario, sia al di sopra delle proprietà
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non siano finestre od altre aperture
praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può
opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonchè
al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro
impianto, nell'immobile di sua proprietà
occorrente per soddisfare le richieste di utenza
degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono
essere collocati in guisa da non impedire il libero
uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare
il passaggio nell'immobile di sua proprietà
del personale dell'esercente il servizio che dimostri
la necessità di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui
sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario
non è dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può
agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le
servitù occorrenti al passaggio con appoggio
dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate
dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area
soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso
del proprietario ed anche se costituite su beni
demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge
1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio
deve essere consentito dall'autorità competente
ed è subordinato all'osservanza delle norme
e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti
e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta
all'autorità competente che, ove ne ricorrano
le condizioni, impone la servitù richiesta
e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata
dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto
2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della
servitù è ammesso ricorso ai sensi
dell'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
la servitù deve essere costituita in modo
da riuscire la più conveniente allo scopo
e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto
riguardo alle condizioni delle proprietà
vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare
sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè
essa importi la rimozione od il diverso collocamento
degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per
questi deve alcuna indennità, salvo che sia
diversamente stabilito nella autorizzazione o nel
provvedimento amministrativo che costituisce la
servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità
per la servitù impostagli, nel momento in
cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è
tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto
l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di
servitù spetta in via esclusiva al giudice
amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto
di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti
per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente
locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese
necessarie per le opere di sistemazione delle aree
pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi
di installazione e manutenzione e di ripristinare
a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario
o reale può essere imposto, in base all'articolo
4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta
salva l'applicazione della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure
del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto
dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo,
ovvero dell'eventuale contributo una tantum per
spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo
47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.
CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici
degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni
radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi
assorbimenti dei campi elettromagnetici possono
essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici,
di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche,
di linee elettriche, di strade e di strade ferrate,
nonchè all'uso di macchinari e di apparati
elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe
del comprensorio della stazione radio fino alla
distanza di mille metri dai confini del comprensorio
stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento
delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un
equo indennizzo.
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio
di radiodiffusione e di antenne per la fruizione
di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili
non possono opporsi alla installazione sulla loro
proprietà di antenne appartenenti agli abitanti
dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei
servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei
servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori
non devono in alcun modo impedire il libero uso
della proprietà, secondo la sua destinazione,
nè arrecare danno alla proprietà medesima
od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne
l'articolo 91, nonchè il settimo comma dell'articolo
92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo
le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato è necessario il
consenso del proprietario o del condominio, cui
è dovuta un'equa indennità che, in
mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata
dall'autorità giudiziaria.
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere
in commercio o importare nel territorio nazionale,
a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi
titolo, apparati od impianti elettrici o linee di
trasmissione di energia elettrica non rispondenti
alle norme stabilite per la prevenzione e per la
eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle
radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a
scopo di commercio dei materiali indicati nel comma
1 sono subordinate al rilascio di una certificazione,
di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza
ovvero alla presentazione di una dichiarazione di
rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, è
effettuata la designazione degli organismi o dei
soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati
di rispondenza previsti dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione
elettronica
1. È vietato arrecare disturbi o causare
interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione
elettronica; si applica il disposto dell'articolo
97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui
all'articolo 210 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria
dei costruttori o degli importatori di apparati
od impianti elettrici o radioelettrici, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00
a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti
e delle apparecchiature non conformi alla certificazione
di rispondenza di cui all'articolo 210.